ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 2004 dal giudice di pace di Rutigliano, nel procedimento penale a carico di Natale Maria Teresa, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro; Ritenuto che con ordinanza del 15 novembre 2004 il giudice di pace di Rutigliano - nell'ambito di un procedimento penale a carico di un imputato per i reati di cui agli artt. 594, 612 e 582 del codice penale - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero, ricevuta la relazione di cui all'art. 11 del citato decreto legislativo, «se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale» senza l'obbligo di notificare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.; che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente riferisce che la violazione dell'art. 3 Cost. apparirebbe evidente per la disparita' di trattamento che viene riservata al cittadino imputato in un giudizio dinanzi al giudice di pace, rispetto a quello imputato dinanzi al giudice ordinario; che, quanto alla violazione dell'art. 24 della Costituzione, sarebbe in sostanza negata all'imputato la possibilita' di difendersi in ogni stato e grado del procedimento in quanto egli verra' a conoscenza della pendenza a suo carico di un processo penale solamente con la notifica del decreto di citazione, comprimendosi ingiustificatamente quel fondamentale diritto di difesa che deve caratterizzare anche la fase antecedente il processo; che, infine, la violazione dell'art. 111 Cost. sarebbe evidente perche' verrebbe disatteso il disposto del terzo comma, secondo cui «nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa»; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata poiche' questioni analoghe sono state gia' dichiarate manifestamente infondate dalla Corte costituzionale. Considerato che il giudice di pace di Rutigliano dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14, della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui prevede che il pubblico ministero, ricevuta la relazione di cui all'art. 11 del citato decreto legislativo, «se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale» senza l'obbligo di notificare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.; che secondo il remittente la disposizione censurata determina una irragionevole disparita' di trattamento tra il soggetto indagato per un reato di competenza del giudice di pace, che si trova nell'impossibilita' di svolgere adeguatamente la sua difesa, e il soggetto sottoposto a indagini per reati di competenza del giudice ordinario, e si pone altresi' in contrasto con l'art. 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che la persona accusata di un reato deve essere informata nel piu' breve tempo possibile dell'accusa elevata a suo carico e deve disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la difesa; che, con le ordinanze n. 85 del 2005, n. 349 e n. 201 del 2004, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento ai medesimi parametri, sul rilievo che il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, che verrebbe ad essere snaturato dall'innesto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, posto che tale procedura incidentale appare incompatibile con le finalita' di snellezza, semplificazione e rapidita' che connotano questa particolare forma di giurisdizione penale; che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.