ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a  norma  dell'art. 14  della  legge
24 novembre   1999,   n. 468),   promosso  con  ordinanza  emessa  il
15 novembre  2004 dal giudice di pace di Rutigliano, nel procedimento
penale  a  carico  di  Natale  Maria  Teresa,  iscritta al n. 178 del
registro  ordinanze  2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del 15 novembre 2004 il giudice di
pace  di  Rutigliano - nell'ambito di un procedimento penale a carico
di  un  imputato  per  i  reati  di cui agli artt. 594, 612 e 582 del
codice penale - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 15   del   decreto   legislativo   28 agosto  2000,  n. 274
(Disposizioni  sulla  competenza  penale del giudice di pace, a norma
dell'art. 14  della  legge  24 novembre 1999, n. 468), in riferimento
agli  artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte
in  cui  prevede  che il pubblico ministero, ricevuta la relazione di
cui  all'art. 11  del  citato  decreto  legislativo, «se non richiede
l'archiviazione,   esercita   l'azione  penale»  senza  l'obbligo  di
notificare  all'indagato  l'avviso  della  conclusione delle indagini
preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.;
        che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente
riferisce  che  la  violazione dell'art. 3 Cost. apparirebbe evidente
per  la  disparita'  di  trattamento che viene riservata al cittadino
imputato in un giudizio dinanzi al giudice di pace, rispetto a quello
imputato dinanzi al giudice ordinario;
        che,  quanto alla violazione dell'art. 24 della Costituzione,
sarebbe in sostanza negata all'imputato la possibilita' di difendersi
in  ogni  stato  e  grado  del  procedimento  in quanto egli verra' a
conoscenza  della  pendenza  a  suo  carico  di  un  processo  penale
solamente  con  la  notifica  del decreto di citazione, comprimendosi
ingiustificatamente  quel  fondamentale  diritto  di  difesa che deve
caratterizzare anche la fase antecedente il processo;
        che,   infine,  la  violazione  dell'art. 111  Cost.  sarebbe
evidente  perche'  verrebbe  disatteso  il  disposto del terzo comma,
secondo  cui  «nel  processo  penale la legge assicura che la persona
accusata  di  un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata
riservatamente  della  natura  e dei motivi dell'accusa elevata a suo
carico,   disponga  del  tempo  e  delle  condizioni  necessarie  per
preparare la sua difesa»;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
infondata  poiche'  questioni  analoghe  sono  state  gia' dichiarate
manifestamente infondate dalla Corte costituzionale.
    Considerato  che  il  giudice  di  pace  di Rutigliano dubita, in
riferimento  agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione,
della    legittimita'   costituzionale   dell'art. 15   del   decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a  norma  dell'art. 14,  della legge
24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui prevede che il pubblico
ministero,  ricevuta  la  relazione  di  cui  all'art. 11  del citato
decreto  legislativo,  «se  non  richiede  l'archiviazione,  esercita
l'azione  penale» senza l'obbligo di notificare all'indagato l'avviso
della  conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis
cod. proc. pen.;
        che secondo il remittente la disposizione censurata determina
una  irragionevole disparita' di trattamento tra il soggetto indagato
per  un  reato  di  competenza  del  giudice  di  pace,  che si trova
nell'impossibilita'  di  svolgere  adeguatamente  la sua difesa, e il
soggetto  sottoposto  a  indagini per reati di competenza del giudice
ordinario,  e  si  pone  altresi'  in contrasto con l'art. 111, terzo
comma,  della Costituzione, nella parte in cui prevede che la persona
accusata  di  un  reato  deve  essere  informata nel piu' breve tempo
possibile  dell'accusa elevata a suo carico e deve disporre del tempo
e delle condizioni necessari per preparare la difesa;
        che,  con  le  ordinanze  n. 85 del 2005, n. 349 e n. 201 del
2004,  questa  Corte  ha dichiarato manifestamente infondate analoghe
questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento ai
medesimi  parametri,  sul  rilievo  che  il  procedimento  davanti al
giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con
il procedimento per i reati di competenza del tribunale, che verrebbe
ad  essere  snaturato  dall'innesto  dell'avviso di conclusione delle
indagini  preliminari,  posto  che  tale procedura incidentale appare
incompatibile  con  le  finalita'  di  snellezza,  semplificazione  e
rapidita'  che  connotano  questa  particolare forma di giurisdizione
penale;
        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.