P. Q. M. Visti gli artt. 1 e segg., legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 97 e 108 Cost. dell'art. 7, lett. f), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, in parte qua ai sensi precisati in motivazione; Sospende il giudizio iniziato e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Genova, nella Camera di consiglio del 1° giugno 2005. Il Presidente: Vivenzio Il consigliere estensore: Caputo 05C1205