P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  1  e  segg., legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23,
legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  rilevante  ai fini della decisione della controversia e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  per  contrasto  con  gli  artt.  3,  97  e  108 Cost.
dell'art.  7, lett. f), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, in parte qua
ai sensi precisati in motivazione;
    Sospende  il giudizio iniziato e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura della segreteria la presente ordinanza venga
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in Genova, nella Camera di consiglio del 1° giugno
2005.
                       Il Presidente: Vivenzio
Il consigliere estensore: Caputo  05C1205