ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 3, comma 3,
della  legge  della  Regione  Liguria  24 dicembre 2004, n. 31 (Norme
procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'art. 123,
comma 3, della Costituzione), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio  dei ministri, notificato il 24 febbraio 2005 depositato in
cancelleria  il  1° marzo 2005 iscritto al n. 27 del registro ricorsi
2005.
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  15 novembre  2005  il giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Udito  l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con ricorso notificato il 24 febbraio 2005 e depositato il
1° marzo   2005,   il   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
impugnato,   per   violazione   dell'art. 123,  terzo  comma,  Cost.,
l'art. 3,  comma 3,  della  legge  della  Regione Liguria 24 dicembre
2004,  n. 31  (Norme  procedurali  per  lo svolgimento del referendum
previsto  dall'art. 123, comma 3, della Costituzione), nella parte in
cui  prevede che le operazioni referendarie perdano efficacia qualora
la  Corte  costituzionale  dichiari  «l'illegittimita'  totale  della
deliberazione  statutaria  ovvero  venga pronunciata l'illegittimita'
parziale  della  medesima  e  le  parti  dichiarate  incostituzionali
coincidano con l'oggetto della richiesta referendaria».
    Secondo  il  ricorrente, la disposizione impugnata presupporrebbe
la sottoponibilita' a referendum delle deliberazioni statutarie anche
limitatamente  ad alcune soltanto delle norme in esse contenute. Cio'
sarebbe chiaramente contrario al disposto dell'art. 123, terzo comma,
Cost.,   il   quale  prevederebbe  la  sottoposizione  al  referendum
confermativo  unicamente  della  deliberazione  statutaria  nella sua
interezza  e  non  di  singole  norme  o parti di essa. Pertanto, non
sarebbe   ammissibile  -  come  invece  dispone  la  norma  regionale
censurata   -   il   collegamento   dell'efficacia  delle  operazioni
referendarie   eventualmente   compiute   prima  della  pronuncia  di
accoglimento di questa Corte nel giudizio ex art. 123, secondo comma,
Cost.,  con  la  circostanza  che  le  norme  dichiarate  illegittime
coincidano o meno con gli oggetti del quesito referendario.
    D'altra  parte,  osserva il ricorrente, la disposizione impugnata
non  si  concilierebbe  neppure  con  l'art. 1, comma 3, della stessa
legge  regionale  n. 31  del 2004, laddove si prevede, correttamente,
che   il   quesito  referendario  debba  riguardare  il  testo  della
deliberazione statutaria nel suo complesso.
    2. - La Regione Liguria non si e' costituita in giudizio.

                       Considerato in diritto

    1.  - Il Governo ha impugnato l'art. 3, comma 3 della legge della
Regione  Liguria  24 dicembre  2004,  n. 31 (Norme procedurali per lo
svolgimento  del  referendum  previsto  dall'art. 123, comma 3, della
Costituzione),   nella   parte  in  cui  prevede  che  le  operazioni
referendarie  di cui all'art. 123, terzo comma, Cost., iniziate prima
del   giudizio   della   Corte   costituzionale  sulla  deliberazione
statutaria  impugnata  dal  Governo, perdano efficacia «qualora venga
pronunciata  l'illegittimita'  totale  della deliberazione statutaria
ovvero  venga  pronunciata l'illegittimita' parziale della medesima e
le  parti  dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della
richiesta  referendaria». La previsione che possano esservi richieste
referendarie  coincidenti con le parti della deliberazione statutaria
in ipotesi dichiarate incostituzionali contrasterebbe con l'art. 123,
terzo  comma,  Cost.,  il  quale  imporrebbe  che  il  referendum ivi
previsto abbia ad oggetto soltanto l'intera delibera statutaria e non
singole norme o parti di essa.
    2. - La questione e' fondata.
    Il   tenore   letterale   del  terzo  comma  dell'art. 123  della
Costituzione  rende  palese  che  il  referendum  ivi disciplinato si
riferisce  alla  complessiva deliberazione statutaria e non a singole
sue  parti;  pertanto,  gli  effetti  che possono essere prodotti sul
procedimento  di  richiesta  di  questo  tipo  di  referendum  da una
eventuale  sentenza  della  Corte  costituzionale di accoglimento dei
rilievi  di costituzionalita' sollevati dal Governo con il ricorso di
cui  al  secondo  comma dell'art. 123 Cost. non possono subire alcuna
differenziazione  a  seconda  dell'ampiezza  della  dichiarazione  di
illegittimita'  costituzionale.  Tanto  nel  caso  in  cui  sia stata
dichiarata  la illegittimita' totale quanto nel caso in cui sia stata
dichiarata la illegittimita' parziale della deliberazione statutaria,
le  operazioni  del  procedimento referendario eventualmente compiute
prima  del  ricorso del Governo divengono necessariamente inefficaci.
Ogni  pronuncia  di  accoglimento,  infatti, determina di per se' una
mutazione   dell'oggetto   del   referendum,   sia  nell'ipotesi  che
successivamente  si  proceda ad una nuova deliberazione statutaria da
parte  del Consiglio regionale in conseguenza di una dichiarazione di
illegittimita'  totale  o  parziale  della  delibera  statutaria, sia
nell'ipotesi  che  si debba semplicemente prendere atto di un effetto
meramente   demolitorio   di  parte  della  deliberazione  statutaria
prodotto dalla sentenza di questa Corte.
    D'altra  parte, il ricorrente ha correttamente evidenziato che il
terzo  comma  dell'art. 1 della stessa legge regionale n. 31 del 2004
si   riferisce   con   chiarezza   al  referendum  sull'intero  testo
statutario,  tanto  che  la  formula  del  quesito  referendario  ivi
prevista  ha  espressamente  ad oggetto il «testo della deliberazione
statutaria della Regione Liguria».
    3.   -   La   dichiarazione   di   illegittimita'  costituzionale
dell'art. 3,  comma 3,  della legge regionale della Liguria n. 31 del
2004  deve  peraltro  essere  limitata  alle  sole parole «e le parti
dichiarate  incostituzionali coincidano con l'oggetto della richiesta
referendaria»,  che  danno  erroneamente per ammissibile l'ipotesi di
una  richiesta  referendaria  limitata  ad  alcune delle disposizioni
contenute  nella  deliberazione  statutaria.  Esente  da  profili  di
illegittimita'  e'  invece  il  riferimento,  contenuto  nello stesso
comma 3   dell'art. 3   della   legge   regionale   in   esame,  alla
dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale solo di parte della
deliberazione  statutaria,  dal  momento  che  anch'essa,  come si e'
evidenziato, determina la necessita' che venga considerato inefficace
il  precedente  procedimento  di  richiesta  referendaria,  in quanto
concernente  un  testo  statutario diverso da quello risultante dalla
pronuncia di accoglimento di questa Corte.