P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio e dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, prima parte, d.lgs. n. 286/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore e cio' con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. Sospende di conseguenza il giudizio in corso, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Venezia, addi' 4 ottobre 2005 Il Presidente estensore: Scarpari 06C0008