P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost., 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio  e  dichiara  rilevante  e  non manifestamente
infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14,
comma   5-ter,  prima  parte,  d.lgs.  n. 286/1998,  come  sostituito
dall'art. 1, comma 5-bis, legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte
in  cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo
straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio
dello  Stato  in violazione dell'ordine impartito dal questore e cio'
con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.
    Sospende   di   conseguenza  il  giudizio  in  corso,  disponendo
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina
che  la  presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata
al  Presidente  del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti
delle due Camere.
        Venezia, addi' 4 ottobre 2005
                  Il Presidente estensore: Scarpari
06C0008