P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuto ai fini della presente decisione non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 - come sostituito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 - nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di un anno di reclusione per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, per contrasto con gli articoli 2, 3 10 e 27, comma 3 della Costituzione secondo quanto esposto nella motivazione; Ritenuto che la stessa sia rilevante ai fini del decidere; Sospende il procedimento in corso per giudizio direttissimo, nei confronti di Lami Albert; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina altresi' che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che la stessa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. La lettura in udienza equivale a notifica alle parti presenti. Gorizia, addi' 25 ottobre 2005 La giudice: Bigattin Nagm 06C0027