P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuto  ai  fini  della  presente  decisione non manifestamente
infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13,
comma  13,  d.lgs.  n. 286/1998  -  come  sostituito  dalla  legge 12
novembre  2004,  n. 271 - nella parte in cui prevede il limite minimo
edittale  di  un  anno  di  reclusione  per  lo straniero espulso che
rientri  nel  territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione
del  Ministro  dell'interno, per contrasto con gli articoli 2, 3 10 e
27,   comma 3   della   Costituzione  secondo  quanto  esposto  nella
motivazione;
    Ritenuto che la stessa sia rilevante ai fini del decidere;
    Sospende  il procedimento in corso per giudizio direttissimo, nei
confronti di Lami Albert;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale;
    Ordina  altresi'  che,  a  cura  della  cancelleria,  la presente
ordinanza  sia  notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e
che  la  stessa  venga  comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
    La lettura in udienza equivale a notifica alle parti presenti.
        Gorizia, addi' 25 ottobre 2005
                      La giudice: Bigattin Nagm
06C0027