P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 87/1953, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 commi 1, 2 e 4 del decreto legge n. 121/2002 come modificato dalla legge n. 168/2002 per violazione dell'art. 76 e 24 della Costituzione e dell'art. 2, lett. s) della legge n. 85/2001, nella parte in cui prevede che il prefetto (organo amministrativo) possa con proprio decreto eliminare, su alcuni tratti di strade, l'obbligo di contestazione immediata della violazione prevista dall'art. 200 del c.d.s. Sospende il presente giudizio n. 271/C del Ruolo Generale 2005; Manda alla cancelleria per provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri; Manda alla cancelleria per comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Lanciano, addi' 10 ottobre 2005 Il giudice di pace: Lucia 06C0045