P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134  Cost.  e 23, legge 87/1953, ritenutane la
rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza,  solleva  la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  4 commi 1, 2 e 4 del decreto
legge   n. 121/2002  come  modificato  dalla  legge  n. 168/2002  per
violazione  dell'art. 76 e 24 della Costituzione e dell'art. 2, lett.
s) della legge n. 85/2001, nella parte in cui prevede che il prefetto
(organo  amministrativo)  possa  con  proprio  decreto  eliminare, su
alcuni  tratti  di strade, l'obbligo di contestazione immediata della
violazione prevista dall'art. 200 del c.d.s.
        Sospende  il  presente  giudizio  n. 271/C del Ruolo Generale
2005;
        Manda   alla   cancelleria   per  provvedere  alla  immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
        Manda  alla  cancelleria per notificare la presente ordinanza
alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
        Manda  alla  cancelleria per comunicare la presente ordinanza
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Lanciano, addi' 10 ottobre 2005
                      Il giudice di pace: Lucia
06C0045