P. Q. M.
    Viste le norme richiamate nonche' l'art. 23, legge 11 marzo 1953,
n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 227  c.p.m.p.,  in  relazione
all'art. 3  Cost.,  nella  parte  in  cui non prevede, come fa invece
l'art,  596  commi  3  e  4  c.p., la possibilita' di provare i fatti
attribuiti  e,  in  caso  di esito positivo, la non punibilita' della
condotta;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti in causa e al p.m., nonche' al Presidente del
Consiglio  dei  ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento.
        Palermo, addi 5 ottobre 2005
                  Il presidente estensore: Messina
06C0046