P. Q. M. Viste le norme richiamate nonche' l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 227 c.p.m.p., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede, come fa invece l'art, 596 commi 3 e 4 c.p., la possibilita' di provare i fatti attribuiti e, in caso di esito positivo, la non punibilita' della condotta; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al p.m., nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Palermo, addi 5 ottobre 2005 Il presidente estensore: Messina 06C0046