Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservato ogni definitivo giudizio,
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il  conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per
l'udienza  preliminare del Tribunale di Roma nei confronti del Senato
della Repubblica con il ricorso in epigrafe indicato;
    Dispone:
        a) che   la   cancelleria   della  Corte  costituzionale  dia
immediata  comunicazione  della  presente  ordinanza  al  giudice per
l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, ricorrente;
        b) che  il  ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo
Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di
cui  sub  a),  per  essere  successivamente  depositati, con la prova
dell'avvenuta  notifica,  presso  la cancelleria della Corte entro il
termine  fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
06C0054