Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riservato ogni definitivo giudizio, Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso in epigrafe indicato; Dispone: a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, ricorrente; b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006. Il Presidente: Marini Il redattore: Maddalena Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0054