P. Q. M.
    Visto   l'art. 23  della  legge  11 marzo  1953,  n. 87,  ritiene
rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimita'
costituzionale:
        1)  dell'art. 4,  comma  1, punto b.2) del d.lgs. 23 dicembre
1998, n. 504, per violazione dell'art. 23 Cost. (riserva di legge);
        2)  dell'art. 1,  comma  2 della legge 3 agosto 1998, n. 288,
per  violazioni degli articoli 23 e 76 Cost. per indeterminatezza nel
fissare l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse;
        3)  dell'intero  d.lgs. n. 504 del 1998 in quanto adottato in
eccesso di delega e quindi in violazione dell'art. 76;
        4)  dell'art. 4,  comma  1, punto b.2) del d.lgs. 23 dicembre
1998, n. 504, nonche' dell'art. 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998,
n. 288,  per violazione dell'art. 53 Cost. (principio della capacita'
contributiva).
    Sospende  il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale, con prova delle notificazioni e
comunicazioni  di  cui  all'art. 23,  comma  4,  legge 11 marzo 1953,
n. 87;
    Ordina  che  a  cura  delle segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,   nonche'   comunicata   ai  Presidenti  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati.
        Pistoia, addi' 14 giugno 2004
                        Il Presidente: Lacava
Il relatore: Giovannelli
06C0083