P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimita' costituzionale: 1) dell'art. 4, comma 1, punto b.2) del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, per violazione dell'art. 23 Cost. (riserva di legge); 2) dell'art. 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 288, per violazioni degli articoli 23 e 76 Cost. per indeterminatezza nel fissare l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse; 3) dell'intero d.lgs. n. 504 del 1998 in quanto adottato in eccesso di delega e quindi in violazione dell'art. 76; 4) dell'art. 4, comma 1, punto b.2) del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, nonche' dell'art. 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 288, per violazione dell'art. 53 Cost. (principio della capacita' contributiva). Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con prova delle notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 23, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina che a cura delle segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Pistoia, addi' 14 giugno 2004 Il Presidente: Lacava Il relatore: Giovannelli 06C0083