P. Q. M.
    1) Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione
di  legittimita'  costituzionale  dall'art. 1,  comma 3  della  legge
1° agosto  2003,  n. 207  -  in  riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma della Carta costituzionale - nella parte in cui non prevede che
la  sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  pena non debba
essere  concessa  a chi ha gia' beneficiato di una misura alternativa
alla detenzione revocata per condotta colpevole del medesimo ai sensi
dell'art. 51-ter legge n. 354/1975;
    2)  Sospende  il  procedimento di sorveglianza in corso ed ordina
trasmettersi  - a cura della cancelleria - i relativi atti alla Corte
costituzionale;
    3)  Dispone  che  copia  della  presente ordinanza - a cura della
cancelleria  -  sia  notificata  alle  parti  del  procedimento ed al
Presidente  del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti
della Camera e del Senato.
    Manda  alla  cancelleria  per  gli  adempimenti di rito, e per la
trasmissione   del   presente   provvedimento  all'Ufficio  matricola
dell'Istituto  penitenziario  in  cui  l'istante sia detenuto, per la
pedissequa annotazione nella posizione giuridica.
        Bari, addi' 9 dicembre 2005
             Il magistrato di sorveglianza: Mastropasqua
06C0087