P. Q. M. 1) Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dall'art. 1, comma 3 della legge 1° agosto 2003, n. 207 - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Carta costituzionale - nella parte in cui non prevede che la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena non debba essere concessa a chi ha gia' beneficiato di una misura alternativa alla detenzione revocata per condotta colpevole del medesimo ai sensi dell'art. 51-ter legge n. 354/1975; 2) Sospende il procedimento di sorveglianza in corso ed ordina trasmettersi - a cura della cancelleria - i relativi atti alla Corte costituzionale; 3) Dispone che copia della presente ordinanza - a cura della cancelleria - sia notificata alle parti del procedimento ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, e per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio matricola dell'Istituto penitenziario in cui l'istante sia detenuto, per la pedissequa annotazione nella posizione giuridica. Bari, addi' 9 dicembre 2005 Il magistrato di sorveglianza: Mastropasqua 06C0087