P. Q. M.
    Ritenuta la non manifesta infondatezza;
    Solleva  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge  8  febbraio  2003, n. 18, convertito in legge 7 aprile
2003,  n. 63,  recante  «disposizioni  urgenti in materia di giudizio
necessario  secondo equita», in relazione agli artt. 24, 111, 3, 101,
102, 104 e 41 della Costituzione;
    Sospende  il  giudizio  pendente  ritenendo  l'emananda pronuncia
della ecc.ma Corte preliminare allo stesso;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  ai  procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio
dei  ministri  nonche'  comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
        Lucca, addi' 16 febbraio 2004
                     Il giudice di pace: Carra'
06C0088