P. Q. M. Ritenuta la non manifesta infondatezza; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito in legge 7 aprile 2003, n. 63, recante «disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita», in relazione agli artt. 24, 111, 3, 101, 102, 104 e 41 della Costituzione; Sospende il giudizio pendente ritenendo l'emananda pronuncia della ecc.ma Corte preliminare allo stesso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata ai procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Lucca, addi' 16 febbraio 2004 Il giudice di pace: Carra' 06C0088