Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 34  del  d.P.R.  29 settembre
1973,  n. 601  (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sollevata,
in   riferimento   agli   artt. 3  e  53  della  Costituzione,  dalla
Commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Trento con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.
                        Il Presidente: Marini
                         Il redattore: Gallo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria l'8 febbraio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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