IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza di rimessione alla Corte
costituzionale nella causa iscritta al n. 870/05 R.G.S.A. promossa da
Sorrentino  Giovanni  rappresentato e difeso dall'avv. Maria Ambrosio
in  virtu'  di  procura  a  margine  del  ricorso,  con  quest'ultima
elettivamente  domiciliato in Boscoreale alla via T.A. Cirillo n. 37,
parte opponente;
    Contro  Ministero  dell'interno  in  persona del Ministro, legale
rappresentante  pro  tempore domiciliato per la carica in Roma presso
il  Ministero  dell'interno  ed ai fini del presente giudizio in Roma
l'Avvocatura generale dello Stato parte opposta.
    Oggetto:   opposizione   a   sanzione   e   sanzione   accessoria
amministrativa.

                              F a t t o

    Con  ricorso  depositato  nei  termini di cui all'art 204-bis del
decreto  lagislativo  30  aprile  1992,  n. 285,  il  sig. Sorrentino
Giovanni proponeva opposizione avverso:
        il  verbale  di  contestazione  n. 475581412,  Prot. 2643314,
elevato  nei  suoi  confronti  il  14  settembre  2005  nel Comune di
Boscoreale  (NA) alla via V. Emanuele, dai Carabinieri della Stazione
di  Boscoreale  (NA),  per  violazione dell'art. 171, commi 1 e 2 del
d.lgs. n. 285/1992;
        il   contestuale  verbale  di  sequestro  amministrativo  del
ciclomotore Piaggio Vespa tg. AAMZ7, telaio ZAPC1600000106192.
    Tra i motivi sui quali l'opponente ha fondato il proprio ricorso,
e'  stata  sollevata  preliminarmente  la  questione  di legittimita'
costituzionale  dell'art. 213,  comma 2-sexies del d.lgs. n. 285/1992
(Codice della Strada), cosi' come modificato dal d.l. 115/2005, conv.
in  legge n. 168/2005, per violazione dell'art. 3 della Costituzione,
nella  parte  in  cui  prevede  la sanzione accessoria della confisca
obbligatoria  del  ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo
sia   stato   adoperato   per   commettere   una   delle   violazioni
amministrative di cui agli artt. 169 commi 2 e 7, 170 e 171 C.d.S., o
per commettere un reato.
    Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
    Cio'  premesso  in  fatto,  il giudicante, aderendo all'eccezione
formulata dall'opponente:
        dichiara  rilevante  nel  giudizio  in  corso la questione di
legittimita' costituzionale dinanzi prospettata;
        ravvisa   la   fondatezza   di   detta  questione,  apparendo
plausibile  la  non  conformita'  al dettato costituzionale dell'art.
171,  commi  1  e  2 del c.d.s. e dell'art 213, comma 2-sexies, cosi'
come  modificato  dal  d.l. 30 giugno 2005, convertito nella legge 17
agosto 2005, n. 168;
    Motivi dell'ordinanza.
    Emergono   dubbi   circa  la  legittimita'  costituzionale  della
normativa  in  oggetto, oltre che per la violazione dell'art. 3 della
Costituzione  cosi'  come  evidenziata  dal  ricorrente  in epigrafe,
altresi'   per   non  conformita'  agli  artt. 2  e  42  della  Carta
costituzionale.
    Violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    Appare  evidente  la  sproporzione  tra  violazione e conseguenze
economiche  della  sanzione,  la  cui irragionevolezza e' amplificata
dalla circostanza che possono verificarsi casi di notevole diversita'
di  valore  economico  riguardo  ai singoli ciclomotori o motoveicoli
confiscati,   punendo   in   modo   ingiustificatamente   diverso   i
trasgressori rispetto alla medesima violazione.
    Violazione dell'art. 2 della Costituzione.
    Atteso,  inoltre,  il  collegamento tra l'art. 3 e l'art. 2 della
Costituzione, e' ravvisabile anche una violazione di quest'ultimo che
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali va ricompreso
il  diritto  all'uguaglianza.  La  norma in commento pone infatti una
evidente disparita' di trattamento tra il conducente di ciclomotori o
motoveicoli  e conducenti di tutti gli altri veicoli, pur in presenza
di  una  analoga  ratio  di  salvaguardia della integrita' fisica del
cittadino.  Infatti,  non e' ad esempio prevista sanzione analoga per
chi,  alla  guida  di  un  autoveicolo,  non  utilizzi  la cintura di
sicurezza,  ovvero  guidi contro il senso di marcia, o sinanche sotto
l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope.
    Violazione dell'art. 42 della Costituzione.
    Appare    configurabile   una   violazione   dell'art. 42   della
Costituzione,  non  tenendo  in  considerazione  la norma in commento
l'ipotesi dell'appartenenza del ciclomotore o del motoveicolo a terzo
non trasgressore, dando luogo ad una sottrazione illegittima del bene
a soggetto non responsabile.
    Con   la  sanzione  accessoria  del  sequestro,  prodromica  alla
confisca  obbligatoria, si sottrae tra l'altro la proprieta' del bene
al  legittimo  titolare,  gravandolo  inoltre delle spese di custodia
senza  limite  di tempo, benche' possa considerarsi ormai privo della
legittimazione attiva.