IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nella causa iscritta al n. 870/05 R.G.S.A. promossa da Sorrentino Giovanni rappresentato e difeso dall'avv. Maria Ambrosio in virtu' di procura a margine del ricorso, con quest'ultima elettivamente domiciliato in Boscoreale alla via T.A. Cirillo n. 37, parte opponente; Contro Ministero dell'interno in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica in Roma presso il Ministero dell'interno ed ai fini del presente giudizio in Roma l'Avvocatura generale dello Stato parte opposta. Oggetto: opposizione a sanzione e sanzione accessoria amministrativa. F a t t o Con ricorso depositato nei termini di cui all'art 204-bis del decreto lagislativo 30 aprile 1992, n. 285, il sig. Sorrentino Giovanni proponeva opposizione avverso: il verbale di contestazione n. 475581412, Prot. 2643314, elevato nei suoi confronti il 14 settembre 2005 nel Comune di Boscoreale (NA) alla via V. Emanuele, dai Carabinieri della Stazione di Boscoreale (NA), per violazione dell'art. 171, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 285/1992; il contestuale verbale di sequestro amministrativo del ciclomotore Piaggio Vespa tg. AAMZ7, telaio ZAPC1600000106192. Tra i motivi sui quali l'opponente ha fondato il proprio ricorso, e' stata sollevata preliminarmente la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), cosi' come modificato dal d.l. 115/2005, conv. in legge n. 168/2005, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169 commi 2 e 7, 170 e 171 C.d.S., o per commettere un reato. Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione. Cio' premesso in fatto, il giudicante, aderendo all'eccezione formulata dall'opponente: dichiara rilevante nel giudizio in corso la questione di legittimita' costituzionale dinanzi prospettata; ravvisa la fondatezza di detta questione, apparendo plausibile la non conformita' al dettato costituzionale dell'art. 171, commi 1 e 2 del c.d.s. e dell'art 213, comma 2-sexies, cosi' come modificato dal d.l. 30 giugno 2005, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168; Motivi dell'ordinanza. Emergono dubbi circa la legittimita' costituzionale della normativa in oggetto, oltre che per la violazione dell'art. 3 della Costituzione cosi' come evidenziata dal ricorrente in epigrafe, altresi' per non conformita' agli artt. 2 e 42 della Carta costituzionale. Violazione dell'art. 3 della Costituzione. Appare evidente la sproporzione tra violazione e conseguenze economiche della sanzione, la cui irragionevolezza e' amplificata dalla circostanza che possono verificarsi casi di notevole diversita' di valore economico riguardo ai singoli ciclomotori o motoveicoli confiscati, punendo in modo ingiustificatamente diverso i trasgressori rispetto alla medesima violazione. Violazione dell'art. 2 della Costituzione. Atteso, inoltre, il collegamento tra l'art. 3 e l'art. 2 della Costituzione, e' ravvisabile anche una violazione di quest'ultimo che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali va ricompreso il diritto all'uguaglianza. La norma in commento pone infatti una evidente disparita' di trattamento tra il conducente di ciclomotori o motoveicoli e conducenti di tutti gli altri veicoli, pur in presenza di una analoga ratio di salvaguardia della integrita' fisica del cittadino. Infatti, non e' ad esempio prevista sanzione analoga per chi, alla guida di un autoveicolo, non utilizzi la cintura di sicurezza, ovvero guidi contro il senso di marcia, o sinanche sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope. Violazione dell'art. 42 della Costituzione. Appare configurabile una violazione dell'art. 42 della Costituzione, non tenendo in considerazione la norma in commento l'ipotesi dell'appartenenza del ciclomotore o del motoveicolo a terzo non trasgressore, dando luogo ad una sottrazione illegittima del bene a soggetto non responsabile. Con la sanzione accessoria del sequestro, prodromica alla confisca obbligatoria, si sottrae tra l'altro la proprieta' del bene al legittimo titolare, gravandolo inoltre delle spese di custodia senza limite di tempo, benche' possa considerarsi ormai privo della legittimazione attiva.