P. Q. M.
    Visto l'art. 134 Costituzione;
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Solleva questione di legittimita' costituzionale e dell'art. 171,
comma  1  e 2 dell'art 213, comma 2-sexies, cosi' come introdotto dal
d.l.  30  giugno  2005,  convertito  in legge 17 agosto 2005, n. 168,
nella  parte in cui si dispone che sia sempre disposta la confisca in
tutti  i  casi  in  cui  un  ciclomotore  o  un motoveicolo sia stato
adoperato  per  commettere una delle violazioni amministrative di cui
agli  arti 169, commi 2 e 7, 170 e 171, per violazione degli artt. 2,
3, 42 della Costituzione, nei termini e motivazioni che precedono.
    Visto  l'art  295  c.p.c.  dispone  la  sospensione  del presente
giudizio   rubricato   al   n. 870   del   Ruolo   Generale  Sanzioni
Amministrative  dell'anno 2005. Tale sospensione sara' operativa sino
alla decisione della Corte costituzionale.
    Manda alla cancelleria affinche':
        notifichi la presente ordinanza nonche' gli atti del presente
giudizio alla Corte costituzionale;
        notifichi  la  presente  ordinanza  all'opponente  Sorrentino
Giovanni difeso come in atti;
        notifichi  la  presente ordinanza all'opposto Ministero degli
interni;
        notifichi  la  presente ordinanza al Prefetto di Napoli per i
provvedimenti di competenza;
        notifichi  la  presente ordinanza al Presidente del Consiglio
dei ministri;
        comunichi  la  presente  ordinanza  alla  Regione Carabinieri
Campania, Stazione di Boscoreale;
        comunichi  la  presente  ordinanza al Presidente della Camera
deputati;
        comunichi  la  presente  ordinanza  al  Presidente del Senato
della Repubblica.
    Cosi' deciso, in Torre Annunziata, il 28 ottobre 2005.
                     Il giudice di pace: Basile
06C0149