P. Q. M. Visto l'art. 134 Costituzione; Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale e dell'art. 171, comma 1 e 2 dell'art 213, comma 2-sexies, cosi' come introdotto dal d.l. 30 giugno 2005, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui si dispone che sia sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli arti 169, commi 2 e 7, 170 e 171, per violazione degli artt. 2, 3, 42 della Costituzione, nei termini e motivazioni che precedono. Visto l'art 295 c.p.c. dispone la sospensione del presente giudizio rubricato al n. 870 del Ruolo Generale Sanzioni Amministrative dell'anno 2005. Tale sospensione sara' operativa sino alla decisione della Corte costituzionale. Manda alla cancelleria affinche': notifichi la presente ordinanza nonche' gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale; notifichi la presente ordinanza all'opponente Sorrentino Giovanni difeso come in atti; notifichi la presente ordinanza all'opposto Ministero degli interni; notifichi la presente ordinanza al Prefetto di Napoli per i provvedimenti di competenza; notifichi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri; comunichi la presente ordinanza alla Regione Carabinieri Campania, Stazione di Boscoreale; comunichi la presente ordinanza al Presidente della Camera deputati; comunichi la presente ordinanza al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso, in Torre Annunziata, il 28 ottobre 2005. Il giudice di pace: Basile 06C0149