P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 3, primo comma, legge 24 marzo
2001,  n. 89,  nella  parte  in  cui  non  dispone  che la competenza
territoriale  funzionale  della Corte di appello determinata ai sensi
dell'art.  11 c.p.p. si estende anche ai procedimenti iniziati avanti
alla  Corte dei conti ed alle altre giurisdizioni di cui all'art. 103
Cost.  per  contrasto  con  gli  artt.  97,  primo comma e 108, primo
e secondo comma della Costituzione della Repubblica italiana.
    Sospende il giudizio in corso.
    Ordina  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
notifica  della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  ed  ai Presidenti delle due camere del
Parlamento.
        Cosi' deciso in Genova, il 30 novembre 2005.
                        Il Presidente: Ferro
Il consigliere relatore: D'Arienzo
06C0231