P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost., 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 10, comma 3, legge n. 251 del
2005, per violazione degli artt. 3, 10 ed 11 Cost.
    Dispone  la  trasmissione  degli atti del procedimento alla Corte
costituzionale.
    Sospende   il  presente  giudizio  fino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
    Manda  alla  cancelleria  per  la  immediata  notificazione della
presente  ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'
per  la  sua  comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
        Ordinanza letta all'udienza del 6 febbraio 2006.
                        Il giudice: Gallucci
06C0251