P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005, per violazione degli artt. 3, 10 ed 11 Cost. Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale. Sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Manda alla cancelleria per la immediata notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ordinanza letta all'udienza del 6 febbraio 2006. Il giudice: Gallucci 06C0251