P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 1953, n. 87. Solleva questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude dai nuovi termini di prescrizione i processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 21 dicembre 2005 Il Presidente: Devoto 06C0258