P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 1953, n. 87.
    Solleva  questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10,
comma  3,  legge  5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude
dai  nuovi  termini di prescrizione i processi gia' pendenti in primo
grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento,
per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Genova, addi' 21 dicembre 2005
                        Il Presidente: Devoto
06C0258