Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara    inammissibili    le    questioni    di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 12,  settimo  comma, del d.P.R. 31 dicembre
1971,  n. 1420  (Norme  in  materia di assicurazione obbligatoria per
l'invalidita',   la  vecchiaia  ed  i  superstiti  gestita  dall'Ente
nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i lavoratori dello
spettacolo),  e  dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412  (Disposizioni  in materia di finanza pubblica), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo
comma,  della  Costituzione, dal Tribunale di Sanremo e dal Tribunale
di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: Amirante
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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