Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), e dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Sanremo e dal Tribunale di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006. Il Presidente: Marini Il redattore: Amirante Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 24 marzo 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0262