Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a), della
legge  27 dicembre  2002,  n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003),
sollevata,   in   riferimento  agli  artt. 23,  25,  53  e  97  della
Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria provinciale di Avellino
con l'ordinanza indicata in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a), della
legge  27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento all'art. 3
della  Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di
Avellino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.
                        Il Presidente: Marini
                         Il redattore: Gallo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
06C0266