Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli artt. 23, 25, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006. Il Presidente: Marini Il redattore: Gallo Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 24 marzo 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0266