ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), promosso con ordinanza del 10 maggio 2005 dal Giudice di pace di Pompei, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Giuseppe D'Ambrosio e la Milano Assicurazioni s.p.a., iscritta al n. 553 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2005. Visti l'atto di costituzione di Giuseppe D'Ambrosio, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesauro. Ritenuto che il Giudice di pace di Pompei, con ordinanza del 10 maggio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato); che il giudice a quo, senza nulla precisare sulla natura e sull'oggetto del giudizio principale, si limita a dedurre - in tema di competenza a giudicare delle azioni di risarcimento del danno prodotto da intese anticoncorrenziali di cui alla predetta legge n. 287 del 1990 - che sussisterebbe una contraddizione tra le motivazioni di due sentenze della Corte di cassazione e che, a suo avviso, sarebbe stata travisata «tutta la normativa sostanziale e processuale di diritto amministrativo» e confuso l'interesse legittimo con il diritto soggettivo, mentre lamedesima Corte avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in quanto l'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ha attribuito al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative al risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto l'ordinanza omette di illustrare i fatti della vicenda processuale, e, nel merito, infondata; che nel giudizio si e' costituita la parte istante nel processo principale, chiedendo che la questione sia accolta. Considerato che il Giudice di pace di Pompei ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato); che nell'ordinanza manca del tutto la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e la motivazione in ordine ai parametri dei quali si deduce la violazione e' stata affidata ad argomentazioni palesemente inconferenti rispetto alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in quanto dirette esclusivamente ad evidenziare un contrasto presente nella giurisprudenza della Corte di cassazione e l'interpretazione da questa offerta in ordine alla consistenza della posizione giuridica soggettiva della parte lesa da un'intesa anticoncorrenziale; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.