ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  deliberazione della Camera dei deputati del
3 dicembre   2003,  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse  dall'on.  Cesare Previti nei confronti di Giuseppe D'Avanzo
ed  altri,  promosso con ricorso del Tribunale di Roma, sezione prima
civile,  nei  confronti  della  Camera  dei  deputati  depositato  in
cancelleria  il  29 luglio  2005  ed  iscritto  al n. 33 del registro
conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di ammissibilita'.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  dell'8 marzo 2006 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Roma, sezione prima civile, con
ricorso  depositato  presso  la  cancelleria della Corte il 29 luglio
2005, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in
relazione  alla  delibera  adottata  dalla  Camera dei deputati nella
seduta  del 3 dicembre 2003 (doc. IV-quater, n. 66), secondo la quale
le  dichiarazioni dell'on. Cesare Previti, oggetto di un procedimento
civile  per  il  risarcimento  di  danni  da diffamazione, concernono
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue   funzioni,   ai   sensi  dell'articolo 68,  primo  comma,  della
Costituzione;
        che  il  ricorrente  premette di essere investito della causa
civile  promossa  dall'on.  Cesare Previti avverso Giuseppe D'Avanzo,
Ezio  Mauro  ed  il  Gruppo  Editoriale l'Espresso S.p.a., al fine di
ottenere il risarcimento dei danni cagionati alla sua reputazione con
la  pubblicazione,  in  data  7 settembre  2002,  sul  quotidiano «La
Repubblica», di un articolo che lo riguardava;
        che,  nel  costituirsi  in giudizio, i convenuti hanno svolto
domanda riconvenzionale, lamentando che il deputato, il giorno stesso
della   pubblicazione  dell'articolo  anzidetto,  aveva  diffuso,  in
risposta,  un  comunicato stampa contenente affermazioni diffamatorie
nei loro confronti;
        che,  secondo  il  Tribunale di Roma, la Camera dei deputati,
accogliendo  la  proposta  della  Giunta  per  le  autorizzazioni  di
dichiarare   che   i  fatti  oggetto  della  domanda  riconvenzionale
riguardano  opinioni  espresse  dall'on. Previti nell'esercizio delle
sue  funzioni, ha erroneamente interpretato il disposto dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione;
        che,  infatti,  ad  avviso del ricorrente, non e' ravvisabile
alcun  nesso  tra  le  frasi  riportate nel comunicato stampa ed atti
tipici  della  funzione parlamentare, in quanto non risulta che l'on.
Previti  abbia  effettuato  un  intervento  in aula nell'immediatezza
della pubblicazione dell'articolo sul quotidiano o che, comunque, sul
tema  trattato  dalla  testata  giornalistica  si fosse in precedenza
sviluppato un dibattito politico cui avesse preso parte il deputato;
        che,  inoltre, l'affermazione della Camera, secondo cui l'on.
Previti  ha  diffuso il comunicato stampa non per un gratuito attacco
personale  ai  convenuti,  ma in difesa del suo operato parlamentare,
mancherebbe  di ogni specifico riferimento ad una personale attivita'
del deputato, rispetto alla quale poter verificare il requisito della
sostanziale corrispondenza di contenuto;
        che, conseguentemente, il Tribunale di Roma propone conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati.
    Considerato  che,  in  questa  fase  del  giudizio,  la  Corte e'
chiamata,  a  norma  dell'art. 37,  terzo e quarto comma, della legge
11 marzo  1953, n. 87, a delibare esclusivamente l'ammissibilita' del
ricorso,  valutando, senza contraddittorio, se sussistano i requisiti
soggettivo  ed  oggettivo  di un conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato;
        che,   sotto   il  profilo  soggettivo,  va  riconosciuta  la
legittimazione  del  Tribunale  di  Roma,  sezione  prima  civile,  a
sollevare  conflitto,  quale  organo giurisdizionale, in posizione di
indipendenza  costituzionalmente  garantita,  competente a dichiarare
definitivamente  la volonta' del potere cui appartiene nell'esercizio
delle funzioni attribuitegli;
        che la Camera dei deputati e' parimenti legittimata ad essere
parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in
modo  definitivo  la  volonta'  del  potere che rappresenta in ordine
all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente
denuncia   la   lesione   della   propria   sfera   di  attribuzione,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
illegittimo,  per  inesistenza  dei  relativi presupposti, del potere
spettante  alla Camera di appartenenza del parlamentare di dichiarare
l'insindacabilita' delle opinioni espresse da quest'ultimo;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione    spetta   alla   competenza   della   Corte,   restando
impregiudicata   ogni   decisione   definitiva,   anche   in   ordine
all'ammissibilita' del ricorso.