IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Nella causa civile di prima istanza, iscritta al n. 801/1995 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 1995, promossa da Roberta Omelettivamente domiciliata in Modena, Via Cesare Battisti n. 5, presso lo studio dell'avv. Rolando Pini che la rappresenta e difende, in forza di procura a margine dell'atto di citazione, attice. Contro comune di Vignola, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via A. Nardi n. 35, presso lo studio dell'avv. Elisa Barbini che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, convenuto. Oggetto: restituzione somma. Svolgimento del processo Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 23 febbraio 1995, la signora Roberta Odorici, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato tribunale, il Comune di Vignola, in persona del sindaco pro tempore, chiedendone la condanna alla restituzione della complessiva somma di euro 7.111,93 (gia' lire 13.770.620), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e al risarcimento dei danni subiti. Ritualmente costituitosi in giudizio il Comune di Vignola, in persona del sindaco pro tempore, contestata la fondatezza delle pretese ex adverso formulate, chiedeva respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. All'udienza del 4 dicembre 1997 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni. Ex legge 22 luglio 1997, n. 276, istitutiva delle sezioni stralcio presso i tribunali, la presente causa, dapprima congelata, veniva assegnata al giudice istruttore nominato nella persona del sottoscritto. All'udienza del 25 ottobre 2001 la causa veniva trattenuta per la decisione, con termine alle parti per la produzione di comparsa conclusionale ed eventuali memorie di replica. Motivazione Premesso che con atto ricevuto dal notaio Giorgio Cariani di Vignola in data 24 agosto 1979, rep. n. 4748/1931, registrato a Modena il 5 settembre 1979 al n. 7440 ed ivi trascritto il 2 ottobre 1979 al n. 10817 reg. particolare il comune di Vignola ha concesso in proprieta' ai signori Bernardi Giuseppe, Falsati Orianna, Bernardi Giuliano, Righi Illuminata, Odorici Roberta, Giuriato Edoardo, Bernardi Anna Grazia, Gualandi Giovanni, Pellacani Ave e Gualandi Sara Elia, un appezzamento di terreno edificabile destinato ad edilizia abitativa residenziale di tipo economico e popolare, compreso nel piano di zona formato ai sensi della legge 13 aprile 1962, n. 167, nonche' della legge 22 ottobre 1971, n. 865, posto in Comune di Vignola (Modena), avente accesso dalla via Salvo D'Acquisto ed allibrato al Catasto Terreni di detto comune al foglio 13, con i mappali 366 e 365, stipulando contestualmente convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 35 della sopra citata legge n. 865/1971; che su detto terreno i signori Bernardi Giuseppe, Falsati Orianna, Bernardi Giuliano, Righi Illuminata, Odorici Roberta, Giuriato Edoardo, Bernardi Anna Grazia, Gualandi Giovanni, Pellacani Ave e Gualandi Sara Elia, hanno costruito un fabbricato urbano ad uso civile abitazione, in forza di convenzione ad aedificandumi contenuta nel predetto atto di acquisto; che intendendo la signora Roberta Odorici vendere la porzione di sua spettanza del fabbricato in oggetto, ha richiesto al Comune di Vignola il nulla osta alla vendita; che il Consiglio comunale, con determinazione in data 19 luglio 1993, n. 67, ha modificato l'iter procedurale dei subentri in alloggi costruiti su lotti ceduti in proprieta' eliminando ogni limitazione temporale e subordinando la stipula dell'atto di cessione al pagamento al Comune della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisto stabilito nella convenzione; che la Giunta municipale, con deliberazione del 7 febbraio 1994, n. 90, ha determinato in lire 13.770.620 la differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione e il prezzo di acquisto stabilito nella convenzione; che la signora Roberta Odorici in data 11 aprile 1994 provvedeva a versare al Comune di Vignola la suddetta somma; che la legge 17 febbraio 1992, n. 179 (articolo 23, comma 2), ha abrogato i commi 15, 16, 17, 18 e 19 dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; che parte attrice in seguito all'abrogazione dei sopra citati commi 15, 16, 17, 18 e 19 dell'art. 35 della legge n. 865/1971, con conseguente eliminazione dei vincoli temporali per la cessione degli alloggi e dell'obbligo di corrispondere al comune la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisto indicato nella Convenzione, chiede condannarsi il Comune di Vignola alla restituzione della somma di euro 7.111,93 (gia' lire 13.770.620), versata in adempimento della sopra citata deliberazione del 7 febbraio 1994, n. 90; che il comune convenuto, richiamando il principio della irretroattivita' della legge, ritiene che l'abrogazione dei commi 15 e seguenti dell'art. 35 della legge n. 865/1971, non puo' incidere sui rapporti regolati dalle Convenzioni stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 179/1992. Ritenuto che i commi abrogati, con riferimento espresso agli alloggi assegnati in proprieta', prevedevano vincoli di inalienabilita' temporanea; che gli atti compiuti in violazione delle disposizioni suddette erano nulli; che tali divieti erano pacificamente considerati di ordine pubblico (essendo, infatti, presidiati dalla sanzione della nullita' che, a sua volta, non puo' avere fonte convenzionale ma solo legale) ed avevano il duplice scopo di evitare la speculazione di una rivendita di alloggio a prezzo venale, quando l'area fabbricabile era stata acquisita a prezzo politico e di garantire che l'assegnatario esercitasse effettivamente il rapporto abitativo, attestando in tal modo che l'abitazione rappresentava un'esigenza reale; che, pertanto, cio' che impediva al proprietario dell'alloggio di alienare il proprio bene non era la disciplina contenuta nella convenzione ma esclusivamente e inderogabilmente la legge; che l'abrogazione dei divieti posti dall'art. 35 comporta, qualora i divieti previsti dalla convenzione siano, come nella fattispecie in esame, delle pedisseque riproduzioni dei divieti legali, la cessazione dell'efficacia delle clausole contrattuali che li riportano, indipendentemente dal fatto che la Convenzione sia stata stipulata prima dell'entrata in vigore della legge abrogativa; che l'abrogazione dei suddetti divieti e' avvenuta con effetto ex nunc. Dato altresi' atto, che la difesa del Comune convenuto solleva la questione di incostituzionalita' dell'art. 23 della sopra citata legge n. 179/1992 rispetto al principio di parita' sancito dall'art. 3 della Costituzione nonche' rispetto all'art. 42 della medesima, con riferimento alla funzione sociale della proprieta'. Ritenuta la rilevanza, ai fini della decisione della presente causa, della questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa del comune convenuto; la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dalla difesa del Comune convenuto;