IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Nella  causa civile di prima istanza, iscritta al n. 801/1995 del
ruolo  generale  degli  affari  contenziosi  civili  dell'anno  1995,
promossa da Roberta Omelettivamente domiciliata in Modena, Via Cesare
Battisti  n. 5,  presso  lo  studio  dell'avv. Rolando  Pini  che  la
rappresenta  e  difende,  in  forza di procura a margine dell'atto di
citazione, attice.
    Contro  comune  di  Vignola,  in persona del sindaco pro tempore,
elettivamente  domiciliato  in  Modena, Via A. Nardi n. 35, presso lo
studio  dell'avv. Elisa Barbini che lo rappresenta e difende in forza
di   delega  a  margine  della  comparsa  di  costituzione  di  nuovo
difensore, convenuto.
    Oggetto: restituzione somma.

                      Svolgimento del processo

    Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 23 febbraio
1995,  la  signora  Roberta  Odorici,  conveniva in giudizio, innanzi
all'intestato tribunale, il Comune di Vignola, in persona del sindaco
pro   tempore,   chiedendone  la  condanna  alla  restituzione  della
complessiva somma di euro 7.111,93 (gia' lire 13.770.620), oltre agli
interessi  legali  dalla domanda al saldo e al risarcimento dei danni
subiti.
    Ritualmente  costituitosi  in  giudizio  il Comune di Vignola, in
persona  del  sindaco  pro  tempore,  contestata  la fondatezza delle
pretese ex adverso formulate, chiedeva respingersi le domande attoree
in quanto infondate in fatto ed in diritto.
    All'udienza  del  4  dicembre  1997  i  procuratori  delle  parti
precisavano le conclusioni.
    Ex  legge  22  luglio  1997,  n. 276,  istitutiva  delle  sezioni
stralcio  presso  i tribunali, la presente causa, dapprima congelata,
veniva  assegnata  al  giudice  istruttore nominato nella persona del
sottoscritto.
    All'udienza del 25 ottobre 2001 la causa veniva trattenuta per la
decisione,  con  termine  alle  parti  per  la produzione di comparsa
conclusionale ed eventuali memorie di replica.

                             Motivazione

    Premesso  che  con  atto  ricevuto  dal notaio Giorgio Cariani di
Vignola  in  data  24  agosto  1979,  rep. n. 4748/1931, registrato a
Modena  il 5 settembre 1979 al n. 7440 ed ivi trascritto il 2 ottobre
1979 al n. 10817 reg. particolare il comune di Vignola ha concesso in
proprieta'  ai  signori  Bernardi Giuseppe, Falsati Orianna, Bernardi
Giuliano,   Righi  Illuminata,  Odorici  Roberta,  Giuriato  Edoardo,
Bernardi  Anna  Grazia,  Gualandi  Giovanni, Pellacani Ave e Gualandi
Sara  Elia,  un  appezzamento  di  terreno  edificabile  destinato ad
edilizia   abitativa  residenziale  di  tipo  economico  e  popolare,
compreso  nel  piano  di  zona formato ai sensi della legge 13 aprile
1962,  n. 167,  nonche' della legge 22 ottobre 1971, n. 865, posto in
Comune di Vignola (Modena), avente accesso dalla via Salvo D'Acquisto
ed  allibrato  al Catasto Terreni di detto comune al foglio 13, con i
mappali 366 e 365, stipulando contestualmente convenzione urbanistica
ai sensi dell'art. 35 della sopra citata legge n. 865/1971;
        che  su  detto  terreno  i signori Bernardi Giuseppe, Falsati
Orianna,   Bernardi  Giuliano,  Righi  Illuminata,  Odorici  Roberta,
Giuriato  Edoardo, Bernardi Anna Grazia, Gualandi Giovanni, Pellacani
Ave e Gualandi Sara Elia, hanno costruito un fabbricato urbano ad uso
civile abitazione, in forza di convenzione ad aedificandumi contenuta
nel predetto atto di acquisto;
        che intendendo la signora Roberta Odorici vendere la porzione
di sua spettanza del fabbricato in oggetto, ha richiesto al Comune di
Vignola il nulla osta alla vendita;
        che  il  Consiglio  comunale,  con  determinazione in data 19
luglio  1993, n. 67, ha modificato l'iter procedurale dei subentri in
alloggi  costruiti  su  lotti  ceduti  in  proprieta' eliminando ogni
limitazione temporale e subordinando la stipula dell'atto di cessione
al pagamento al Comune della somma corrispondente alla differenza tra
il  valore  di  mercato  dell'area  al momento dell'alienazione ed il
prezzo di acquisto stabilito nella convenzione;
        che  la  Giunta  municipale, con deliberazione del 7 febbraio
1994,  n. 90,  ha determinato in lire 13.770.620 la differenza tra il
valore  di  mercato dell'area al momento dell'alienazione e il prezzo
di acquisto stabilito nella convenzione;
        che  la  signora  Roberta  Odorici  in  data  11  aprile 1994
provvedeva  a  versare al Comune di Vignola la suddetta somma; che la
legge  17 febbraio 1992, n. 179 (articolo 23, comma 2), ha abrogato i
commi  15,  16, 17, 18 e 19 dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865;
        che parte attrice in seguito all'abrogazione dei sopra citati
commi  15,  16, 17, 18 e 19 dell'art. 35 della legge n. 865/1971, con
conseguente  eliminazione dei vincoli temporali per la cessione degli
alloggi   e   dell'obbligo   di  corrispondere  al  comune  la  somma
corrispondente  alla differenza tra il valore di mercato dell'area al
momento  dell'alienazione  ed  il  prezzo  di acquisto indicato nella
Convenzione,   chiede   condannarsi   il   Comune   di  Vignola  alla
restituzione  della  somma  di  euro 7.111,93 (gia' lire 13.770.620),
versata  in  adempimento  della  sopra  citata  deliberazione  del  7
febbraio 1994, n. 90;
        che  il  comune  convenuto,  richiamando  il  principio della
irretroattivita'  della legge, ritiene che l'abrogazione dei commi 15
e  seguenti  dell'art. 35  della legge n. 865/1971, non puo' incidere
sui  rapporti regolati dalle Convenzioni stipulate anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge n. 179/1992.
    Ritenuto  che  i  commi  abrogati,  con riferimento espresso agli
alloggi    assegnati    in   proprieta',   prevedevano   vincoli   di
inalienabilita' temporanea;
        che  gli  atti  compiuti  in  violazione  delle  disposizioni
suddette erano nulli;
        che  tali  divieti  erano pacificamente considerati di ordine
pubblico  (essendo, infatti, presidiati dalla sanzione della nullita'
che,  a sua volta, non puo' avere fonte convenzionale ma solo legale)
ed  avevano  il  duplice  scopo  di  evitare  la  speculazione di una
rivendita di alloggio a prezzo venale, quando l'area fabbricabile era
stata  acquisita  a prezzo politico e di garantire che l'assegnatario
esercitasse  effettivamente  il rapporto abitativo, attestando in tal
modo che l'abitazione rappresentava un'esigenza reale;
        che,    pertanto,   cio'   che   impediva   al   proprietario
dell'alloggio  di  alienare  il  proprio  bene  non era la disciplina
contenuta  nella  convenzione ma esclusivamente e inderogabilmente la
legge;
        che  l'abrogazione  dei  divieti posti dall'art. 35 comporta,
qualora  i  divieti  previsti  dalla  convenzione  siano,  come nella
fattispecie  in  esame,  delle  pedisseque  riproduzioni  dei divieti
legali,  la cessazione dell'efficacia delle clausole contrattuali che
li  riportano,  indipendentemente  dal  fatto  che la Convenzione sia
stata stipulata prima dell'entrata in vigore della legge abrogativa;
        che  l'abrogazione  dei  suddetti  divieti  e'  avvenuta  con
effetto ex nunc.
    Dato altresi' atto, che la difesa del Comune convenuto solleva la
questione  di  incostituzionalita'  dell'art. 23  della  sopra citata
legge   n. 179/1992   rispetto   al   principio  di  parita'  sancito
dall'art. 3  della  Costituzione  nonche'  rispetto all'art. 42 della
medesima, con riferimento alla funzione sociale della proprieta'.
    Ritenuta  la  rilevanza,  ai  fini della decisione della presente
causa, della questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla
difesa del comune convenuto;
        la    non   manifesta   infondatezza   della   questione   di
costituzionalita' sollevata dalla difesa del Comune convenuto;