P. Q. M.
    Visto  l'art.  23,  legge  11  marzo  1953,  n. 87, ritenutane la
rilevanza e la non manifesta infondatezza;
    Solleva  questione di legittimita' costituzionale, per violazione
degli  artt.  3,  25,  secondo  comma e 27, primo e terzo comma della
Costituzione,  dell'art.  69,  quarto  comma  c.p.,  come  modificato
dall'art.  3,  legge  7  dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui fa
divieto  di  prevalenza  delle  circostanze attenuanti sulle ritenute
circostanze  aggravanti,  comprese  quelle  inerenti  la  persona del
colpevole nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 99 c.p.;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia notificata a cura della
cancelleria  al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al
Presidente  del  Senato della Repubblica e al Presidente della Camera
dei deputati.
        Cagliari, addi' 3 marzo 2006
                         Il giudice: Ornano
06C0593