P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Solleva questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma e 27, primo e terzo comma della Costituzione, dell'art. 69, quarto comma c.p., come modificato dall'art. 3, legge 7 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui fa divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, comprese quelle inerenti la persona del colpevole nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 99 c.p.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Cagliari, addi' 3 marzo 2006 Il giudice: Ornano 06C0593