P. Q. M.
    Dchiara  rilevante  e  non  manifestamente  da  la  questione  di
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 10,  comma  secondo e terzo
della  legge  20  febbraio 2006 n. 46 in relazione agli artt. 3 e 111
della  costituzione  nella  parte in cui non comprende tra i soggetti
indicati anche la parte civile.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti,  al pubblico ministero nonche' al Presidente
del Consiglio dei ministri e che venga comunicata ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento.
        Venezia, addi' 15 marzo 2006
                        Il Presidente: Dodero
06C0785