P. Q. M. Dchiara rilevante e non manifestamente da la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma secondo e terzo della legge 20 febbraio 2006 n. 46 in relazione agli artt. 3 e 111 della costituzione nella parte in cui non comprende tra i soggetti indicati anche la parte civile. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Venezia, addi' 15 marzo 2006 Il Presidente: Dodero 06C0785