P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 630, lett. a) c.p.p., nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, l'impossibilita' che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto di condanna si concilino con la sentenza definitiva della Corte europea che abbia accertato l'assenza di equita' del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, per contrasto con gli artt. 3, 10 e 27 della Costituzione; Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente ed al procuratore generale, nonche' al presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Bologna, addi' 15 marzo 2006 Il Presidente: Angeli Il consigliere estensore: Candi 06C0787