P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva    la    questione    di    legittimita'   costituzionale
dell'art. 630,  lett. a) c.p.p., nella parte in cui esclude, dai casi
di  revisione,  l'impossibilita'  che  i fatti stabiliti a fondamento
della sentenza o del decreto di condanna si concilino con la sentenza
definitiva  della  Corte  europea  che  abbia  accertato l'assenza di
equita'  del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo, per contrasto con gli
artt. 3, 10 e 27 della Costituzione;
    Dispone   la   trasmissione   immediata  degli  atti  alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Dispone  che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  al  ricorrente  ed  al  procuratore  generale, nonche' al
presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  ai presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Bologna, addi' 15 marzo 2006
                        Il Presidente: Angeli
Il consigliere estensore: Candi
06C0787