P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 593 c.p.p. (cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46) e 10 della stessa legge per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione; Pertanto dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso ed i termini di prescrizione del reato; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notifica all'imputato, al relativo difensore, al p.g. in sede ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che essa sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Torino, addi' 31 marzo 2006 Il Presidente: Ogge' 06C0792