P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale  degli  artt. 593  c.p.p.  (cosi'  come
modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46) e 10 della
stessa legge per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione;
    Pertanto  dispone  l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
    Sospende  il  giudizio  in corso ed i termini di prescrizione del
reato;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notifica  all'imputato,  al relativo difensore, al p.g. in sede ed al
Presidente  del  Consiglio  dei ministri e che essa sia comunicata ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Torino, addi' 31 marzo 2006
                        Il Presidente: Ogge'
06C0792