P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui non prevede per il pubblico ministero la possibilita' di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi di cui al comma 2 dello stesso art. 593 c.p.p., nonche' dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge suindicata, per contrasto con gli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente processo e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Napoli, addi' 27 aprile 2006. Il presidente estensore: Molinari 06C0794