P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1, 23
e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 593  c.p.p.,  come sostituito
dall'art. 1  della  legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui
non prevede per il pubblico ministero la possibilita' di appellare le
sentenze  di  proscioglimento  al di fuori dei casi di cui al comma 2
dello  stesso  art. 593  c.p.p.,  nonche'  dell'art. 10, commi 1 e 2,
della  legge  suindicata,  per  contrasto  con gli artt. 3, 111 e 112
della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del  presente  processo  e  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  altresi'  che  la presente ordinanza sia notificata alle
parti  ed  al  Presidente  del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cosi' deciso in Napoli, addi' 27 aprile 2006.
                  Il presidente estensore: Molinari
06C0794