P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante ai fini della definizione del giudizio e non manifestamente infondata al questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui non prevede un regime transitorio per l'appello proposto dalla parte civile contro una sentenza di proscioglimento analogo a quello contemplato dai commi secondo e terzo dell'art. 10 per l'imputato ed il pubblico ministero, per contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione. Sospende il processo in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti, al procuratore generale, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Brescia, addi' 19 aprile 2006 Il Presidente: Plate' 06C0795