P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante  ai fini della definizione del giudizio e non
manifestamente  infondata al questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 10  della  legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui
non  prevede un regime transitorio per l'appello proposto dalla parte
civile  contro  una  sentenza  di  proscioglimento  analogo  a quello
contemplato  dai commi secondo e terzo dell'art. 10 per l'imputato ed
il  pubblico  ministero, per contrasto con gli articoli 3 e 111 della
Costituzione.
    Sospende  il processo in corso e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia notificata a cura della
cancelleria  alle  parti,  al procuratore generale, al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  ed  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
        Brescia, addi' 19 aprile 2006
                        Il Presidente: Plate'
06C0795