P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della
legge n. 87/1953;
    Solleva  questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
agli  artt. 111  e  97 della Costituzione, dell'art. 576 c.p.p., come
modificato  dall'art. 6  della  legge  20  febbraio  2006  n. 46,  in
relazione  all'art. 593  dello  stesso codice, nella parte in cui non
consente  alla parte civile di propone appello avverso le sentenze di
proscioglimento, nonche' dell'art. 10 della medesima legge n. 46 che,
anche  con  riferimento  alla  parte  civile, dichiara applicabile la
disciplina da essa introdotta ai processi in corso.
    Dispone,  a  cura  della  cancelleria, la trasmissione degli atti
alla  Corte  costituzionale, previa notifica della presente ordinanza
al  pubblico  ministero  ed alle parti private, nonche' al Presidente
del Consiglio dei ministri.
    Dispone  altresi' la comunicazione ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento.
    Sospende il processo in corso.
        Cosi' deciso in Lecce, il 10 marzo 2006
                        Il Presidente: Buffa
Il consigliere estensore: Tronci
06C0796