P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953; Solleva questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 111 e 97 della Costituzione, dell'art. 576 c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, in relazione all'art. 593 dello stesso codice, nella parte in cui non consente alla parte civile di propone appello avverso le sentenze di proscioglimento, nonche' dell'art. 10 della medesima legge n. 46 che, anche con riferimento alla parte civile, dichiara applicabile la disciplina da essa introdotta ai processi in corso. Dispone, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notifica della presente ordinanza al pubblico ministero ed alle parti private, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone altresi' la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Sospende il processo in corso. Cosi' deciso in Lecce, il 10 marzo 2006 Il Presidente: Buffa Il consigliere estensore: Tronci 06C0796