P. Q. M. 1) Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma della legge 1° agosto 2003, n. 207 - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Carta costituzionale - nella parte in cui non prevede che la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena non debba essere concessa a chi ha gia' beneficiato di una misura alternativa alla detenzione revocata - per condotta colpevole del medesimo - ai sensi dell'art. 51-ter, legge n. 354/1975; 2) Sospende il procedimento di sorveglianza in corso ed ordina trasmettersi - a cura della cancelleria - relativi atti alla Corte costituzionale; 3) Dispone che copia della presente ordinanza - a cura della cancelleria - sia notificata alle parti del procedimento ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e per la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio matricola dell'istituto penitenziario in cui l'istante sia detenuto, per la pedissequa annotazione nella posizione giuridica. Foggia, addi' 4 maggio 2006 Il magistrato di sorveglianza: Mascolo 06C0797