P. Q. M.
    1) Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione
di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, terzo comma della legge
1°  agosto  2003,  n. 207  -  in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma della Carta costituzionale - nella parte in cui non prevede che
la  sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  pena non debba
essere  concessa  a chi ha gia' beneficiato di una misura alternativa
alla  detenzione  revocata - per condotta colpevole del medesimo - ai
sensi dell'art. 51-ter, legge n. 354/1975;
    2)  Sospende  il  procedimento di sorveglianza in corso ed ordina
trasmettersi  -  a  cura della cancelleria - relativi atti alla Corte
costituzionale;
    3)  Dispone  che  copia  della  presente ordinanza - a cura della
cancelleria  -  sia  notificata  alle  parti  del  procedimento ed al
Presidente  del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
    Manda  alla  cancelleria  per  gli  adempimenti  di rito e per la
trasmissione   del   presente   provvedimento  all'ufficio  matricola
dell'istituto  penitenziario  in  cui  l'istante sia detenuto, per la
pedissequa annotazione nella posizione giuridica.
      Foggia, addi' 4 maggio 2006
               Il magistrato di sorveglianza: Mascolo
06C0797