P. Q. M.
    1) Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1  comma 3,  della  legge
1° agosto   2003,   n. 207  -  in  riferimento  agli  artt. 3  e  27,
terzo comma,  della  Carta  costituzionale  -  nella parte in cui non
prevede  che  la  sospensione condizionata dell'esecuzione della pena
non  debba  essere  concessa  a chi ha gia' beneficiato di una misura
alternativa  alla  detenzione  revocata  - per condotta colpevole del
medesimo - ai sensi dell'art. 51-ter legge n. 354/1975;
    2) Sospende  il  procedimento  di sorveglianza in corso ed ordina
trasmettersi  -  a  cura della cancelleria - relativi atti alla Corte
costituzionale;
    3) Dispone  che  copia  della  presente  ordinanza - a cura della
cancelleria  -  sia  notificata  alle  parti  del  procedimento ed al
Presidente  del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
    Manda  alla  cancelleria  per  gli  adempimenti  di rito e per la
trasmissione   del   presente   provvedimento  all'ufficio  matricola
dell'istituto  penitenziario  in  cui  l'istante sia detenuto, per la
pedissequa annotazione nella posizione giuridica.
        Foggia, addi' 11 maggio 2006
               Il magistrato di sorveglianza: Mascolo
06C0799