P. Q. M. 1) Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 3, della legge 1° agosto 2003, n. 207 - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Carta costituzionale - nella parte in cui non prevede che la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena non debba essere concessa a chi ha gia' beneficiato di una misura alternativa alla detenzione revocata - per condotta colpevole del medesimo - ai sensi dell'art. 51-ter legge n. 354/1975; 2) Sospende il procedimento di sorveglianza in corso ed ordina trasmettersi - a cura della cancelleria - relativi atti alla Corte costituzionale; 3) Dispone che copia della presente ordinanza - a cura della cancelleria - sia notificata alle parti del procedimento ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e per la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio matricola dell'istituto penitenziario in cui l'istante sia detenuto, per la pedissequa annotazione nella posizione giuridica. Foggia, addi' 11 maggio 2006 Il magistrato di sorveglianza: Mascolo 06C0799