P. Q. M. 1) Pronunciando sulla eccezione del P.G., ritenuta la manifesta infondatezza della stessa ed applicando l'articolo 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dichiara inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forli'. 2) Pronunciando sulla eccezione proposta dalla parte civile in via subordinata e dal P.G. in parte qua, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 576 c.p.p come novellato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli articoli 3, 24, 111 della Costituzione; dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso e il decorso del termine di prescrizione; dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bologna, addi' 7 aprile 2006 Il Presidente: Ranieri 06C0811