P. Q. M.
    1)  Pronunciando  sulla eccezione del P.G., ritenuta la manifesta
infondatezza  della stessa ed applicando l'articolo 10 della legge 20
febbraio  2006,  n. 46, dichiara inammissibile l'appello proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forli'.
    2)  Pronunciando  sulla  eccezione proposta dalla parte civile in
via  subordinata e dal P.G. in parte qua, visto l'art. 23 della legge
11  marzo  1953,  n. 87,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente
infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'articolo
576  c.p.p  come  novellato  dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, per
violazione  degli  articoli 3, 24, 111 della Costituzione; dispone la
trasmissione   immediata  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e
sospende   il   giudizio  in  corso  e  il  decorso  del  termine  di
prescrizione;  dispone  che,  a  cura  della cancelleria, la presente
ordinanza  sia  notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Bologna, addi' 7 aprile 2006
                       Il Presidente: Ranieri
06C0811