Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina,    in    relazione   alle   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 3,  commi 1, lettera d), 2 e 3, della legge
della   Regione   Emilia-Romagna   n. 14   del  2002,  sollevate,  in
riferimento   all'art   117,   secondo   comma,   lettera s),   della
Costituzione,  la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale dell'Emilia-Romagna;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 1,   comma 5,  dell'art. 4,
commi 2,  lettera c),  4  e  5,  dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 9,
comma 5,  della  legge  della  Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002,
n. 14 (Norme per la definizione del calendario venatorio), sollevate,
in  riferimento  all'art. 97,  primo  comma,  della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 4, commi 4 e 5, e dell'art. 6,
comma 4,  della  legge  della  Regione Emilia-Romagna n. 14 del 2002,
sollevate,  in  riferimento  all'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;
    Dichiara  non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 1,    comma 5,    dell'art. 4,   comma 2,   lettera c),   e
dell'art. 9,  comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 14
del  2002,  sollevate,  in  riferimento  all'art. 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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