Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina, in relazione alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1, lettera d), 2 e 3, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 2002, sollevate, in riferimento all'art 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna; Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, dell'art. 4, commi 2, lettera c), 4 e 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 9, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14 (Norme per la definizione del calendario venatorio), sollevate, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 4 e 5, e dell'art. 6, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 2002, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, dell'art. 4, comma 2, lettera c), e dell'art. 9, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 2002, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006. Il Presidente: Bile Il redattore: Saulle Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0896