Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale degli artt. 15, comma 2, e 17, commi 2 e
3,  del  d.P.R.  1988,  n. 574  (Norme  di  attuazione  dello statuto
speciale  per  la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della
lingua  tedesca  e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con
la  pubblica  amministrazione  e  nei  procedimenti giudiziari), come
modificati  dagli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2001,
n. 283  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della Regione
Trentino-Alto  Adige  concernenti modifiche e integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
processo penale e processo civile, nonche' in materia di assegnazione
di  sedi  notarili  e  in materia di redazione in doppia lingua delle
etichette  e  degli stampati illustrativi dei farmaci), sollevata, in
riferimento  agli  artt. 6, 24 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
di  Bolzano  - sezione distaccata di Merano, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Silvestri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
06C0901