Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, comma 2, e 17, commi 2 e 3, del d.P.R. 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), come modificati dagli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e processo civile, nonche' in materia di assegnazione di sedi notarili e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci), sollevata, in riferimento agli artt. 6, 24 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano - sezione distaccata di Merano, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006. Il Presidente: Bile Il redattore: Silvestri Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0901