P. Q. M.
    La  Commissione  tributaria provinciale di Novara, Sesta sezione,
solleva  d'ufficio  la  questione di legittimita' costituzionale, per
contrasto  con  i  principi di cui all'art. 3 ed all'art. 24, comm 1,
della  Costituzione,  del  disposto dell'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo  31  dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui non prevede
tra  i  poteri  istruttori  delle  commissioni  tributarie  quello di
ordinare  alle  parti,  pur nei limiti dei fatti dedotti, di produrre
documenti ritenuti necessari ai fini della decisione.
    Sospende  il  giudizio  e  ordina la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
    Dispone  che,  a cura della segreteria della Sezione, la presente
ordinanza  sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed
ai Presidente del Senato e della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in Novara, nella Camera di consiglio del 12 maggio
2006.
                    Il Presidente relatore: Scafi
06C0918