P. Q. M. La Commissione tributaria provinciale di Novara, Sesta sezione, solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con i principi di cui all'art. 3 ed all'art. 24, comm 1, della Costituzione, del disposto dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui non prevede tra i poteri istruttori delle commissioni tributarie quello di ordinare alle parti, pur nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione. Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidente del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Novara, nella Camera di consiglio del 12 maggio 2006. Il Presidente relatore: Scafi 06C0918