ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione sorto a seguito degli
artt. 10,  11  e  12  del  decreto  del Presidente della Giunta della
Regione   Toscana   del  1 dicembre  2004,  n. 69/R  (Regolamento  di
attuazione,  di  cui  all'articolo 15, comma 3, della legge regionale
29 dicembre  2003, n. 67, concernente «Organizzazione delle attivita'
del   sistema  regionale  della  protezione  civile  in  emergenza»),
promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
notificato   l'8 febbraio   2005,   depositato   in   cancelleria  il
15 febbraio 2005 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti 2005.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26 settembre  2006 il giudice
relatore Maria Rita Saulle;
    Udito  l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri, nonche' l'avvocato Mario Loria per la Regione
Toscana.
    Ritenuto   che,   con   ricorso   notificato  l'8 febbraio  2005,
depositato il successivo 15 febbraio, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha  sollevato  conflitto  di attribuzione nei confronti della
Regione  Toscana, in relazione agli artt. 10, 11 e 12 del decreto del
Presidente  della  Giunta  regionale  della  Toscana 1 dicembre 2004,
n. 69/R  (Regolamento di attuazione, di cui all'articolo 15, comma 3,
della   legge   regionale   29 dicembre   2003,   n. 67,  concernente
«Organizzazione   delle   attivita'   del   sistema  regionale  della
protezione civile in emergenza»);
        che,  secondo  il ricorrente, le norme impugnate violerebbero
gli  artt. 117,  secondo  comma,  lettere g) e m), terzo comma, e 118
della  Costituzione,  in  quanto, nell'istituire in ambito comunale e
provinciale  strutture  denominate  unita' di crisi, prevedono che di
esse  possano  fare  parte, previa intesa, soggetti estranei all'ente
territoriale  e, in particolare, rappresentanti dei vigili del fuoco,
delle forze di polizia e della prefettura;
        che  la  difesa  erariale,  premesso  che  la  materia  della
protezione  civile  rientra  tra quelle indicate dall'art. 117, terzo
comma,   della   Costituzione,  rileva  che  l'art. 107  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ha mantenuto
allo  Stato  il «soccorso tecnico urgente» e le relative attribuzioni
inerenti all'impiego delle strutture operative;
        che tale ultima disposizione, sempre a parere del ricorrente,
trova  la  sua  ratio nell'esigenza di garantire determinati standard
minimi  di  salvaguardia  della  vita  umana,  la  cui determinazione
l'art. 117,  secondo  comma,  lettera m),  della Costituzione riserva
alla competenza esclusiva dello Stato;
        che,  comunque,  l'art. 118, terzo comma, della Costituzione,
nei  casi  di necessario coordinamento tra Stato e regioni in materia
di  «ordine pubblico e sicurezza», attribuisce allo Stato l'esercizio
delle   funzioni   amministrative   sulla   base   dei   principi  di
sussidiarieta' e adeguatezza;
        che,  infine,  a  parere  della  difesa  erariale,  le  norme
censurate  sarebbero  in  contrasto  con  l'art. 117,  secondo comma,
lettera g),   della   Costituzione,   in   quanto   la  Regione,  nel
disciplinare forme di collaborazione e di coordinamento in materia di
protezione civile, avrebbe attribuito, unilateralmente, nuovi compiti
ad  organi  dello  Stato nell'ambito di strutture di enti regionali o
locali;
        che si e' costituita in giudizio la Regione Toscana chiedendo
che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, infondato;
        che,  a  parere della Regione, le disposizioni contestate non
esorbiterebbero  dalle  proprie  competenze  normative, limitandosi a
dare  attuazione  all'art. 15 della legge della Regione Toscana n. 67
del 2003 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e
disciplina  della relativa attivita), e a prevedere forme di intese e
di accordo con i rappresentanti degli organi statali;
        che,  in  prossimita'  dell'udienza,  la  Regione  Toscana ha
depositato   memoria   con   la   quale  ha  documentato  l'adozione,
successivamente  alla  proposizione  del  conflitto,  del decreto del
Presidente   della   Giunta   regionale  12 settembre  2006,  n. 44/R
(Modifiche   al   Regolamento   regionale  emanato  con  decreto  del
Presidente  della  Giunta regionale 1 dicembre 2004, n. 69/R), che ha
espressamente modificato i tre articoli oggetto del giudizio, tenendo
conto di tutti i motivi del ricorso;
        che,  nel  corso dell'udienza pubblica, la difesa erariale ha
dichiarato  di  rinunciare  al ricorso e la Regione Emilia-Romagna, a
sua volta, ha accettato la anzidetta rinuncia.
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 27,  comma 8, delle norme
integrative  per  i  giudizi  dinanzi  a questa Corte, la rinuncia al
ricorso,  seguita  dall'accettazione della parte resistente, comporta
l'estinzione del processo.