Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Umbria 25 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di entrata e spesa), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla medesima Commissione tributaria regionale, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006. Il Presidente: Bile Il redattore: Gallo Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 7 novembre 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0977