Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 2,  comma 22,  della  legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2004),
sollevate,   in  riferimento  all'art. 3  della  Costituzione,  dalla
Commissione   tributaria  regionale  dell'Umbria,  con  le  ordinanze
indicate in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 3  della  legge della Regione
Umbria  25 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di entrata e
spesa),  sollevate,  in  riferimento  agli  artt. 117, secondo comma,
lettera e),  e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla medesima
Commissione  tributaria  regionale,  con  le  ordinanze  indicate  in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
06C0977