Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 23, 53, 70, 77 e 81 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006. Il Presidente: Bile Il redattore: Gallo Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 7 novembre 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0980