Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 1,   comma 2,  della  legge
24 marzo  1993,  n. 75  (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia
di  imposte  sui  redditi,  sui  trasferimenti  di immobili di civile
abitazione,  di termini per la definizione agevolata delle situazioni
e  pendenze  tributarie,  per  la  soppressione  della ritenuta sugli
interessi,  premi  ed  altri  frutti  derivanti  da  depositi e conti
correnti   interbancari,   nonche'  altre  disposizioni  tributarie),
sollevata,  in riferimento agli articoli 3, 23, 53, 70, 77 e 81 della
Costituzione,  dalla  Commissione tributaria regionale della Calabria
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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