Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 2-novies   del   decreto-legge   2 marzo  1974,  n. 30,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 16 aprile 1974, n. 114
(Norme  per  il  miglioramento  di alcuni trattamenti previdenziali e
assistenziali)  -  come  modificato  dall'art. 2,  terzo  comma,  del
decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29 novembre 1982, n. 881 (Proroga della fiscalizzazione
degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure di contenimento
del  disavanzo  del  settore  previdenziale)  - e dell'articolo 2 del
decreto  legislativo  30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega
conferita  dall'articolo 1,  comma 39,  della  legge  8 agosto  1995,
n. 335,  in  materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione
volontaria   ai   fini   pensionistici),  sollevata,  in  riferimento
all'articolo 3  della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Padova, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Cassese
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 novembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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