Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 13  della  legge  19 febbraio
2004,   n. 40   (Norme   in   materia  di  procreazione  medicalmente
assistita),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 2, 3 e 32 della
Costituzione, dal Tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 novembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
                                                             Allegato
                      Ordinanza letta all'udienza del 24 ottobre 2006

                              Ordinanza

    Rilevato  che  nel  giudizio di legittimita' costituzionale hanno
presentato  atto  di  costituzione  in  giudizio  il «Comitato per la
tutela  della  salute  della  donna»  e  il «Forum delle Associazioni
Familiari»,  ed  atto  di intervento l'Associazione «Movimento per la
vita italiano», nessuno dei quali e' stato parte nel giudizio a quo;
        che  sulla  questione dell'ammissibilita' dell'intervento nel
giudizio incidentale di legittimita' costituzionale la giurisprudenza
di questa Corte e' nel senso che l'intervento e' ammissibile solo nel
caso di soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente
inerente  al  rapporto  sostanziale  dedotto  in giudizio (v., tra le
altre,  sentenze  n. 172  del 2006, n. 345 del 2005, ordinanza n. 389
del 2004);
        che  tale  principio implica che l'incidenza sulla situazione
sostanziale  vantata dall'interveniente derivi dall'immediato effetto
che la pronuncia della Corte produce nel rapporto sostanziale oggetto
del giudizio principale;
        che,  alla  stregua  dei  richiamati  criteri,  la  posizione
sostanziale  fatta  valere  dai  predetti  intervenienti nel presente
giudizio  non  e'  qualificata in rapporto alla questione oggetto del
giudizio stesso.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  inammissibili  gli atti di costituzione in giudizio del
«Comitato  per la tutela della salute della donna» e del «Forum delle
Associazioni  familiari»  e  l'atto  di  intervento dell'Associazione
«Movimento per la vita italiano».
                         Il Presidente: Bile
06C0987