P. Q. M. Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 159 c.p.; Dichiara manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 legge n. 46/2006, e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione agli artt. 111, comma 2 seconda parte, e 112 della Costituzione; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, e dall'art, 10 della medesima legge, in relazione agli articoli 3 e 111, comma 2 prima parte, della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione. Sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Palermo, addi' 15 giugno 2006 Il Presidente: La Commare 06C0993