P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Dichiara  la  rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza della
questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 410, 411, primo
comma,  e  412 c.c. in relazione agli artt. 2, 3, 41 e 42 della Carta
costituzionale, nella parte in cui consentono direttamente al G.T. di
autorizzare   atti   di   disposizione   incidenti   sul   patrimonio
dell'interessato,   anche   quando,  come  nel  caso  di  specie,  in
conseguenza delle sue condizioni psichiche, sia impossibile informare
preventivamente  il  beneficiano  e provvedere agli altri adempimenti
ivi previsti.
    Sospende, pertanto, il presente giudizio, dispone la trasmissione
degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  e ordina che, a cura della
cancelleria,  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  sia  comunicata al Presidente del Senato
della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.
        Chioggia, addi' 9 febbraio 2006
                   Il giudice tutelare: Ciampaglia
06C0995