P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87. Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 410, 411, primo comma, e 412 c.c. in relazione agli artt. 2, 3, 41 e 42 della Carta costituzionale, nella parte in cui consentono direttamente al G.T. di autorizzare atti di disposizione incidenti sul patrimonio dell'interessato, anche quando, come nel caso di specie, in conseguenza delle sue condizioni psichiche, sia impossibile informare preventivamente il beneficiano e provvedere agli altri adempimenti ivi previsti. Sospende, pertanto, il presente giudizio, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Chioggia, addi' 9 febbraio 2006 Il giudice tutelare: Ciampaglia 06C0995