P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata e comunicata ai sensi dell'ultimo comma di cui al suddetto art. 23. Firenze, addi' 5 giugno 2006 Il Presidente: De Lalla 06C1000