P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone l'immediata
trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale sospendendo il
giudizio in corso;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata e comunicata ai sensi dell'ultimo comma di cui al suddetto
art. 23.
        Firenze, addi' 5 giugno 2006
                       Il Presidente: De Lalla
06C1000