P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. 1 della legge cost. n. 1/1948, 23 e ss. legge n. 87/1953, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 104, comma 1, T.U. n. 1265/34 nel testo introdotto dall'art. 2 legge n. 362/1991, nella parte in cui, condizionando la possibilita' di istituire, nei comuni inferiori a 12.500 abitanti, una farmacia in deroga al criterio generale demografico al verificarsi soltanto di presupposti oggettivi quali sono quelli legati alle condizioni topografiche e di viabilita', sembra porsi in contrasto con il diritto alla salute garantito dall'art. 32 della Cost. nei sensi individuati nella parte motiva. La presente ordinanza sara' eseguita dall'autorita' amministrativa. Essa viene depositata in segreteria, che provvedera' a notificarne copia alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Trieste, in Camera di consiglio, addi' 8 marzo 2006. Il presidente estensore: Borea 06C1084