P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. 1 della legge cost. n. 1/1948, 23 e ss.
legge  n. 87/1953, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte
costituzionale   per   l'esame   della   questione   di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 104,  comma 1,  T.U.  n. 1265/34  nel testo
introdotto   dall'art. 2  legge  n. 362/1991,  nella  parte  in  cui,
condizionando  la  possibilita'  di istituire, nei comuni inferiori a
12.500   abitanti,  una  farmacia  in  deroga  al  criterio  generale
demografico  al  verificarsi  soltanto di presupposti oggettivi quali
sono  quelli  legati  alle  condizioni  topografiche e di viabilita',
sembra  porsi  in  contrasto  con  il  diritto  alla salute garantito
dall'art. 32 della Cost. nei sensi individuati nella parte motiva.
    La    presente    ordinanza    sara'    eseguita   dall'autorita'
amministrativa.
    Essa   viene   depositata   in   segreteria,  che  provvedera'  a
notificarne  copia  alle  parti,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Trieste, in Camera di consiglio, addi' 8 marzo
2006.
                   Il presidente estensore: Borea
06C1084