Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 407,  comma 3,  del codice di
procedura penale, sollevata, in relazione all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria del 1° dicembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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