Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 407, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2006. Il Presidente: Bile Il redattore: Flick Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria del 1° dicembre 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C1092