Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

    Contro  il  Presidente  della  giunta regionale del Veneto per la
dichiarazione  di illegittimita' costituzionale della legge regionale
6 ottobre  2006,  n. 19  recante « Interventi per la formazione degli
operatori  di discipline bio-naturali» pubblicata nel B.U.R. Piemonte
n. 88 del 21 settembre 2006 in relazione all'art. 117, comma 3, Cost.
    Giusta   determinazione 23 novembre   2006   del   Consiglio  dei
ministri,    ricorre    la    deducente    per    la    dichiarazione
dell'illegittimita'   costituzionale  della  legge  regionale  Veneto
6 ottobre  2006,  n. 19, siccome in contrasto con l'art. 117, comma 3
Cost., per i seguenti motivi.
    I) Con  la legge regionale in esame la regione Veneto, al fine di
concorrere  a  determinare condizioni di miglioramento della qualita'
della   vita  mediante  interventi  di  formazione  degli  operatori,
individua le discipline bio-naturali.
    L'art. 1,    comma 4,   definisce   l'operatore   di   discipline
bio-naturali  come  colui  che  opera  per  la  piena  e  consapevole
assunzione  di  responsabilita'  da  parte  di  ciascun  individuo in
relazione  al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali
della  persona.  La regione, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore  della  legge,  dovra' provvedere alla definizione dell'elenco
delle discipline bio-naturali (art. 1, comma 3).
    La regione provvede ad affidare la formazione professionale degli
operatori  di  discipline  bio-naturali  ad  organismi accreditati ai
sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 (art. 2, comma 2).
    La   giunta   regionale   stabilisce   i  livelli  formativi  per
l'esercizio dell'attivita' degli operatori di cui trattasi che devono
prevedere anche la conoscenza e l'addestramento alla comunicazione ed
alla relazione con l'utente (art. 2, comma 3).
    I  corsi  possono  essere  co-finanziati  dalla  regione  che  ne
determinera'   annualmente   criteri  e  parametri  di  funzionamento
(art. 2, comma 4).
    E'   prevista   la   costituzione  di  un  apposito  Comitato  di
coordinamento  con  compiti  consultivi  e  di proposta nei confronti
della giunta regionale (art. 3). In particolare il Comitato valuta la
validita'  delle  discipline  bio-naturali emergenti ai fini del loro
inserimento nell'elenco di cui all'art. 1.
    La   legge   prevede  una  frequenza  obbligatoria  ai  corsi  di
formazione,  con  un  tetto  di assenze non superiori al 15 per cento
delle  ore  complessive.  Al  termine  del  corso gli allievi saranno
sottoposti  ad  una  prova teorica e ad una prova pratica da parte di
una  apposita  commissione  d'esame,  la cui composizione e' definita
dalla  giunta  regionale  su  proposta  del comitato di coordinamento
regionale  per  le  discipline  bio-naturali  (art. 4,  commi 1 e 2).
All'allievo  che superera' la prova verra' rilasciato un attestato di
qualifica,  requisito  indispensabile  per  l'iscrizione  al registro
regionale degli operatori di discipline bio-naturali, istituito dall'
art. 5 della legge in esame.
    E'  prevista, presso la struttura regionale competente in materia
di  formazione  professionale,  l'istituzione  del Registro regionale
degli  operatori  di  discipline  bio-naturali.  La  giunta regionale
promuove,  nelle  sedi  istituzionali  opportune,  la  conclusione di
apposite  intese  interregionali  per il reciproco riconoscimento dei
percorsi formativi omogenei (art. 6).
    La giunta regionale quantifica il credito formativo da attribuire
a  titoli  e  attivita'  pregresse  in relazione all'iscrizione degli
operatori   di  discipline  bio-naturali  al  registro  sopra  citato
(art. 7,  comma 1).  I  soggetti  in  possesso  della  qualificazione
professionale di estetista, conseguita ai sensi di legge, che abbiano
esercitato  professionalmente le discipline bio-naturali in indirizzi
riconducibili  alla sfera delle attivita' professionali di estetista,
hanno  titolo  ad  essere  iscritti  al  registro  degli operatore di
discipline bio-naturali (art. 7, comma 2).
    L'art. 8  detta disposizioni per far fronte agli oneri finanziari
derivanti dall'attuazione della legge.
    II)  Tale  legge, che regolamenta «le discipline bio-naturali del
benessere»,  pur omettendo di individuare esplicitamente le attivita'
che  di  fatto  intende  regolamentare e riconoscere, eccede i limiti
della  competenza  regionale previsti dall' art. 117, comma 3, Cost.,
nella materia concorrente delle professioni.
    Ricorrono,  infatti,  i  profili di illegittimita' costituzionale
gia'   rilevati   da  codesta  Corte  costituzionale  nelle  sentenze
n. 40/2006  e  n. 424/2005  con  riferimento  ad analoghe leggi della
Regione Piemonte e della Regione Liguria.
    Le censure si rivolgono in particolare:
        all'art.  1, comma 3, che prevede la definizione di un elenco
delle discipline bio-naturali;
        all'art.  1, comma 4, che definisce l'operatore in discipline
bio-naturali  come  colui  che  «opera  per  la  piena  e consapevole
assunzione  di  responsabilita'  di ciascun individuo in relazione al
proprio  stile  di  vita  e  per  stimolare  le  risorse vitali della
persona»;
        all'art. 3,   comma 1,   che   istituisce   un   Comitato  di
coordinamento  regionale per le discipline bio-naturali. cui compete,
fra,  l'altro, la valutazione delle discipline bio-naturali emergenti
da inserire nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3.
    Cosi'  disponendo, alla stregua di quanto piu' volte affermato da
codesta Corte costituzionale in materia di professioni (cfr. sentenze
nn. 353/2003,  319,  355,  405 e 424/2005, nonche' 40 e 153/2006), le
suddette   previsioni  si  pongono  in  contrasto  con  il  principio
fondamentale, gia' vigente nella legislazione statale di riferimento,
secondo  cui  l'individuazione  delle  figure  professionali,  con  i
relativi  profili,  ordinamenti  didattici e titoli abilitanti, cosi'
come  l'istituzione  di  nuovi e diversi (rispetto a quelli istituiti
dalle   leggi  statali)  albi,  ordini  o  registri,  sono  attivita'
riservate allo Stato, residuando alle regioni la disciplina di quegli
aspetti  che  presentano  uno  specifico  collegamento con la realta'
territoriale.
    Peraltro   codesta  Corte  ha  recentemente  esteso  a  tutte  le
professioni   il   suddetto   principio   fondamentale   -  affermato
inizialmente con riferimento alle sole professioni sanitarie (art. 6,
comma 3,   del  d.lgs.  n. 502/1992,  poi  confermato  dall'art. 124,
comma 1,  lettera  b),  del  d.lgs. n. 112/1998, nonche' dall'art. 1,
comma 2,  della  legge n. 42/1999) - identificandolo come vincolo «di
ordine generale» alla produzione di legislazione regionale in materia
di  «professioni»:  si  richiama  al  riguardo il principio affermato
nelle   sentenze   nn. 355   e   424   del   2005  secondo  il  quale
«l'individuazione   di   una   specifica  tipologia  o  natura  della
"professione"  oggetto  di regolamentazione legislativa non ha alcuna
influenza»  ai  fini  della  ripartizione  delle competenze statali e
regionali afferenti la materia in esame.
    Vale  consolidata giurisprudenza costituzionale e' stata recepita
anche  nel  d.lgs.  2  febbraio 2006, n. 30 nel quale e' affermato il
principio  secondo  cui  spetta  solo allo Stato (e non alle regioni)
l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e
ordinamenti  didattici,  rientrando nella competenza delle regioni la
disciplina   di   quegli   aspetti   che   presentano  uno  specifico
collegamento con la realta' regionale.
    A   cio'  si  aggiunga  che  non  vale  a  superare  la  presunta
illegittimita'  della  legge  in  esame  il  fatto  che in essa venga
esplicitamente  specificato  che  le discipline bio-naturali non sono
riconducibili  alle  «attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione
della  salute  fisica  e  psichica  della  popolazione  fisica  della
popolazione   erogate   dal   servizio  sanitario  nazionale»  e  che
l'operatore  in tali discipline «non prescrive farmaci e non utilizza
metodiche specifiche della professione dello psicologo».
    La  legge  infatti  utilizza espressioni cosi' ampie che potrebbe
addirittura far ricadere nel proprio ambito attivita' curative per le
quali  non  sussiste  alcuna evidenza scientifica ne' alcun riscontro
pratico  tratto dall'esperienza, che garantiscono la loro efficacia e
la loro non lesivita' per la salute (si pensi ad es., a pratiche come
pranoterapia, o la riflessologia).
    Ci si riferisce, in particolare, all'art. 1, comma 4, secondo cui
l'operatore  delle discipline bio-naturali puo' utilizzare «metodi ed
elementi   naturali   la   cui   efficacia   sia  stata  verificata»:
l'espressione  «elementi  naturali»  risulta  talmente  vaga da poter
essere riferita a qualunque materia o sostanza rinvenibile in natura.
mentre  la  successiva  specificazione  inerente  alla  verifica dell
efficacia,  risulta  priva di elementi utili a un comprendere in cosa
affettivamente tale verifica consista.
    Si  tratta  di  vere  e  proprie norme in bianco, suscettibili di
applicazioni  e interpretazioni estensive, non ammissibili in materia
delicata  come  quella  della  salute dell'individuo, per la quale il
principio di prevenzione non puo' essere ignorato.
    Per  completezza  espositiva, va segnalato che l'art. 1, comma 2,
della  recente legge n. 43/2006, sancisce la competenza delle regioni
ad  individuare e formare profili di operatori di interesse sanitario
non  riconducibili  alle  professioni sanitarie. Si ritiene tuttavia,
che  gli  operatori  in discipline bio-naturali non possano rientrare
nella  previsione  di  cui  all'art. 1  della  legge sopra citata, in
quanto  gli operatori di cui alla legge in esame non si limiterebbero
a porre in essere attivita' di carattere ausiliario rispetto a quelle
dei  professionisti  sanitari, ma praticherebbero, direttamente e con
una  certa  autonomia,  attivita'  di carattere curativo aventi a che
fare con la tutela della salute.
    Cio'   avvalora  l'interpretazione  della  deducente  ritenendosi
chiara l'intenzione del legislatore regionale di voler introdurre nel
proprio  ordinamento  figure  professionali che esulano dalla propria
disciplina di competenza.
    Considerato,  infine,  che  le  restanti disposizioni della legge
regionale  in  esame (art. 2 e 4: disciplina dei corsi di formazione;
art. 5:   istituzione  del  registro  regionale  degli  operatori  in
discipline bio-naturali; art. 6, promozione di intese interregionali;
art. 7:  previsioni  finali e transitorie inalizzate all'applicazione
iniziale  della  legge)  si  pongono  in inscindibile connessione con
quelle  specificamente  censurate  perche'  palesemente funzionali al
raggiungimento  dello  scopo  della  legge  stessa,  si  ritiene  che
l'illegittimita'  costituzionale  si  estenda, in via consequenziale,
anche   a  tali  disposizioni,  ai  sensi  dell'art. 27  della  legge
n. 87/1953.