P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 10,
commi 1, 2 e 3, della legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3,
24,  97,  111  e  112  della  Costituzione; questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 593,  comma  2,  c.p.p.,  come  modificato
dall'art. 1  della  legge  n. 46/2006,  nella  parte  in  cui  limita
l'appello  dell'imputato e del pubblico ministero, contro le sentenze
di  proscioglimento,  alle  sole  ipotesi ivi previste, nonche' dalle
parole «Qualora il giudice», sino alla fine del comma, per violazione
degli  artt. 3,  97,  111  e  112  della  Costituzione;  questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 576,  comma  1,  c.p.p., come
modificato  dall'art. 6  della  legge  n. 46/2006, nella parte in cui
esclude  alla  parte  civile  di  proporre impugnazione, con il mezzo
previsto   per   il   pubblico   ministero,  contro  la  sentenza  di
proscioglimento   pronunciata  nel  giudizio,  per  violazione  degli
artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione;
    Dispone   la   trasmissione   immediata  degli  atti  alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Dispone  che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti
delle due Camere del parlamento.
        Bologna, addi' 9 marzo 2006
                        Il Presidente: Romeo
Il consigliere estensore: Candi
06C1170