P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione; questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 2, c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2006, nella parte in cui limita l'appello dell'imputato e del pubblico ministero, contro le sentenze di proscioglimento, alle sole ipotesi ivi previste, nonche' dalle parole «Qualora il giudice», sino alla fine del comma, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione; questione di legittimita' costituzionale dell'art. 576, comma 1, c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, nella parte in cui esclude alla parte civile di proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione; Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del parlamento. Bologna, addi' 9 marzo 2006 Il Presidente: Romeo Il consigliere estensore: Candi 06C1170