P. Q. M. Ritenuta la non manifesta l'inammissibilita', per i motivi anzidetti, delle questioni sollevate e ritenuta altresi' la loro rilevanza nel presente procedimento per gli effetti favorevoli che deriverebbero, in capo all'indagato, dall'accoglimento delle questioni medesime; Dispone la sospensione del presente procedimento di convalida e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulle questioni sollevate; Ordina l'immediata liberazione e scarcerazione di Djamel Ben Mohamed, nato in Algeria il 19 dicembre 1980 se non detenuto per altra causa, risultando allo stato carente il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla consumazione del delitto contestato, apparendo non sufficientemente supportata la tesi accusatoria inerente alla effettiva possibilita' ed esigibilita' nei confronti dello straniero di adempiere utilmente ed efficacemente l'ordine di espulsione, e non essendo stata peraltro richiesta l'applicazione di alcuna misura custodiale; Rigetta la richiesta di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. non sussistendo alcuna delle esigenze cautelari richieste dalla legge, e apparendo anzi l'esecuzione di tale misura del tutto incompatibile con l'obbligo giuridico gravante sull'indagato di lasciare il territorio dello Stato, in conformita' alle decisioni dell'autorita' competente. Manda la cancelleria per tutti gli adempimenti relativi alla instaurazione del relativo giudizio dinanzi la Corte costituzionale a sensi delle vigenti disposizioni. Licata, addi' 6 maggio 2006 Il giudice: Genna 06C1171