P. Q. M.
    Ritenuta  la  non  manifesta  l'inammissibilita',  per  i  motivi
anzidetti,  delle  questioni  sollevate  e  ritenuta altresi' la loro
rilevanza  nel  presente  procedimento per gli effetti favorevoli che
deriverebbero,   in   capo   all'indagato,   dall'accoglimento  delle
questioni medesime;
    Dispone  la  sospensione del presente procedimento di convalida e
la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale affinche' si
pronunci sulle questioni sollevate;
    Ordina  l'immediata  liberazione  e  scarcerazione  di Djamel Ben
Mohamed,  nato in  Algeria  il  19  dicembre 1980 se non detenuto per
altra  causa,  risultando allo stato carente il presupposto dei gravi
indizi  di  colpevolezza  in  ordine  alla  consumazione  del delitto
contestato,   apparendo   non  sufficientemente  supportata  la  tesi
accusatoria  inerente alla effettiva possibilita' ed esigibilita' nei
confronti  dello  straniero  di  adempiere utilmente ed efficacemente
l'ordine  di  espulsione,  e  non  essendo  stata  peraltro richiesta
l'applicazione di alcuna misura custodiale;
    Rigetta  la  richiesta  di  applicazione  della  misura cautelare
dell'obbligo  di presentazione alla p.g. non sussistendo alcuna delle
esigenze   cautelari   richieste   dalla   legge,  e  apparendo  anzi
l'esecuzione  di  tale  misura  del tutto incompatibile con l'obbligo
giuridico  gravante  sull'indagato  di  lasciare  il territorio dello
Stato, in conformita' alle decisioni dell'autorita' competente.
    Manda  la  cancelleria  per  tutti  gli adempimenti relativi alla
instaurazione del relativo giudizio dinanzi la Corte costituzionale a
sensi delle vigenti disposizioni.
        Licata, addi' 6 maggio 2006
                          Il giudice: Genna
06C1171