P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. I) - solleva, ritenutala rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, comma 2-ter, comma 2-quater, legge n. 21/2006, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 della Costituzione, e con l'art. 23 dello Statuto primo comma, dello Statuto speciale della Regione Siciliana (r.d.l.vo 15 maggio 1946 n. 455, convertito nella legge cost. 26 febbraio 1948, n. 21 e s.m.i., in relazione anche al d.l.vo 6 maggio 1948 n. 654, e s.m.i.) nella parte in cui prevedono la competenza in primo grado, esclusiva ed inderogabile, estesa anche ai giudizi in corso, del Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi giurisdizionali proposti avverso le ordinanze ed i provvedimenti adottati nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225. Dispone, a norma dell'art. 23/2 legge n. 87/1953, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Il giudizio resta sospeso sino alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale. Manda alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Catania, in Camera di consiglio, in data 6 aprile 2006 Il Presidente: Zingales Il relatore: Messina 06C1175