P. Q. M.
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  della Sicilia - Sezione
staccata  di  Catania  (sez. I) - solleva, ritenutala rilevante e non
manifestamente  infondata,  questione  di legittimita' costituzionale
dell'art. 3,   comma   2-bis,  comma  2-ter,  comma  2-quater,  legge
n. 21/2006,  per  contrasto  con gli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 della
Costituzione,  e  con  l'art. 23  dello  Statuto  primo  comma, dello
Statuto  speciale  della  Regione  Siciliana (r.d.l.vo 15 maggio 1946
n. 455,  convertito  nella  legge  cost.  26 febbraio  1948,  n. 21 e
s.m.i.,  in relazione anche al d.l.vo 6 maggio 1948 n. 654, e s.m.i.)
nella  parte in cui prevedono la competenza in primo grado, esclusiva
ed  inderogabile,  estesa  anche  ai  giudizi in corso, del Tribunale
amministrativo   regionale  del  Lazio  sui  ricorsi  giurisdizionali
proposti avverso le ordinanze ed i provvedimenti adottati nell'ambito
delle  situazioni  di  emergenza  dichiarate  ai  sensi  dell'art. 5,
comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225.
    Dispone,  a  norma  dell'art. 23/2  legge n. 87/1953, l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Il  giudizio  resta  sospeso sino alla restituzione degli atti da
parte della Corte costituzionale.
    Manda   alla   segreteria  di  notificare  copia  della  presente
ordinanza  alle  parti  in  causa  ed al Presidente del Consiglio dei
ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Catania, in Camera di consiglio, in data 6 aprile
2006
                       Il Presidente: Zingales
Il relatore: Messina
06C1175