P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di 1egittimita' costituzionalita' del seguente articolo del codice di procedura penale, modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, «Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2006, n. 44: Art. 443 del codice di procedura penale (modificato dall'art. 2 della legge) nella parte in cui esclude la possibilita' per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento; Art. 10, commi 1, 2, 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (disciplina transitoria qui rilevante per l'applicazione del nuovo art. 443 c.p.p.), Per entrambi in relazione agli artt. 111, secondo comma e 3 della Costituzione e per le motivazioni sopra esposte. Dispone a cura della cancelleria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notifica di questa ordinanza al procuratore generale in sede, alle parti private, al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Sospende il processo in corso. Milano, addi' 6 aprile 2006 Il Presidente: Silocchi 06C1182