P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
1egittimita'  costituzionalita'  del  seguente articolo del codice di
procedura  penale,  modificato  dalla  legge 20 febbraio 2006, n. 46,
«Modifiche   al   codice   di   procedura   penale,   in  materia  di
inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2006, n. 44:
        Art. 443 del codice di procedura penale (modificato dall'art.
2  della  legge)  nella  parte  in cui esclude la possibilita' per il
pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento;
        Art.  10,  commi 1, 2, 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 46
(disciplina  transitoria  qui  rilevante per l'applicazione del nuovo
art. 443 c.p.p.),
        Per  entrambi  in relazione agli artt. 111, secondo comma e 3
della Costituzione e per le motivazioni sopra esposte.
    Dispone  a cura della cancelleria la trasmissione degli atti alla
Corte   costituzionale,   previa  notifica  di  questa  ordinanza  al
procuratore  generale  in sede, alle parti private, al Presidente del
Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai presidenti delle due
Camere del Parlamento.
    Sospende il processo in corso.
        Milano, addi' 6 aprile 2006
                       Il Presidente: Silocchi
06C1182